A partire dal suo collocamento in pensione nel febbraio 2003, il ricorrente beneficiava di una pensione di invalidità ai sensi degli artt. 53 e 78 del precedente statuto alla quale, ai sensi dell'art. 82 del medesimo, era attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese in cui l'interessato aveva comprovato di aver la sua residenza, cioè il Regno Unito, essendosi costui stabilito a Londra, dove aveva acquistato una casa. Dal 1° gennaio 2004, alla pensione di invalidità del ricorrente veniva pertanto applicato il coefficiente correttore del 139,6% stabilito per il Regno Unito. Tale coefficiente correttore era stato calcolato in base al metodo «capitale», in modo da rispecchiare la differenza del costo della vita tra Londra e Bruxelles.
Con lettera del 13 maggio 2004 l'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» della Commissione delle Comunità europee informava il ricorrente delle conseguenze dell'entrata in vigore del nuovo statuto sui suoi diritti pensionistici. Tale lettera indicava, in particolare, che i diritti pensionistici del ricorrente non avrebbero subito modifiche qualora la sua pensione fosse stata fissata anteriormente al maggio 2004.
Tuttavia, il ricorrente si rendeva conto che il suo regime pecuniario subiva delle riduzioni in virtù del nuovo statuto, dal momento che il coefficiente correttore applicabile alle pensioni corrisposte agli ex funzionari residenti a Londra veniva progressivamente soppresso e sostituito da un nuovo coefficiente correttore inferiore al precedente.
Di conseguenza, in data 20 agosto 2004, il ricorrente proponeva all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto contro la decisione della Commissione concretizzata nei bollettini di pensione dal maggio al luglio 2004. Il ricorrente sosteneva che la riduzione, a suo avviso ingiustificata, dei suoi diritti pensionistici e in particolare del coefficiente correttore violava vari principi generali del diritto. Con decisione 13 dicembre 2004 la Commissione respingeva tale reclamo (in prosieguo: la «decisione controversa»)....
Vedi allegato
Con lettera del 13 maggio 2004 l'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» della Commissione delle Comunità europee informava il ricorrente delle conseguenze dell'entrata in vigore del nuovo statuto sui suoi diritti pensionistici. Tale lettera indicava, in particolare, che i diritti pensionistici del ricorrente non avrebbero subito modifiche qualora la sua pensione fosse stata fissata anteriormente al maggio 2004.
Tuttavia, il ricorrente si rendeva conto che il suo regime pecuniario subiva delle riduzioni in virtù del nuovo statuto, dal momento che il coefficiente correttore applicabile alle pensioni corrisposte agli ex funzionari residenti a Londra veniva progressivamente soppresso e sostituito da un nuovo coefficiente correttore inferiore al precedente.
Di conseguenza, in data 20 agosto 2004, il ricorrente proponeva all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto contro la decisione della Commissione concretizzata nei bollettini di pensione dal maggio al luglio 2004. Il ricorrente sosteneva che la riduzione, a suo avviso ingiustificata, dei suoi diritti pensionistici e in particolare del coefficiente correttore violava vari principi generali del diritto. Con decisione 13 dicembre 2004 la Commissione respingeva tale reclamo (in prosieguo: la «decisione controversa»)....
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