SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

17 luglio 2008

«Impugnazione – Funzionari – Retribuzione – Pensione – Applicazione del coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza – Regime transitorio istituito dal regolamento che ha modificato lo Statuto dei funzionari – Eccezione di illegittimità»

Nel procedimento C 71/07 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta l’8 febbraio 2007,

Franco Campoli, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente a Londra (Regno Unito), rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden, L. Levi e S. Rodrigues,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Joris e D. Martin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalle sig.re M. Arpio Santacruz e I. Šulce, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con la sua impugnazione il sig. Campoli chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 novembre 2006, causa T 135/05, Campoli/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto in parte come irricevibile e in parte come infondato il suo ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento dei suoi bollettini di pensione relativi ai mesi da maggio a luglio 2004, in quanto applicherebbero per la prima volta un coefficiente correttore calcolato illegittimamente in funzione del costo medio della vita nel suo paese di residenza e non più in relazione al costo della vita nella capitale di tale paese.

I –  Contesto normativo

2       L’art. 82, n. 1, secondo comma, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nella versione in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 (in prosieguo: il «precedente statuto»), prevedeva che alle pensioni fosse attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all’interno delle Comunità, in cui il titolare della pensione comprovava di avere stabilito la propria residenza.

3       In mancanza di specifiche disposizioni del precedente statuto che stabilissero il metodo di calcolo dei coefficienti correttori applicabili alle pensioni, a queste ultime venivano, in pratica, attribuiti i coefficienti correttori calcolati per le retribuzioni dei funzionari in servizio in applicazione dell’art. 64, primo comma, e dell’allegato XI di tale statuto, ossia secondo un metodo volto ad assicurare lo stesso potere d’acquisto indipendentemente dalla sede di servizio dei funzionari. Tale metodo intendeva riflettere la differenza media per un funzionario tipo tra il costo della vita nella capitale del paese in cui costui prestava servizio e il costo della vita a Bruxelles (Belgio) (in prosieguo: il «metodo capitale»). Per quanto riguarda i pensionati, il parametro era rappresentato dal costo della vita della capitale nel paese di residenza comparato al costo della vita a Bruxelles.

4       Il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1), ha introdotto una profonda riforma del precedente statuto. Una delle innovazioni apportate da tale regolamento riguarda l’abolizione, a partire dal 1° maggio 2004, dei coefficienti correttori applicabili alle pensioni.

5       Tale scelta è spiegata nel trentesimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004:

«La maggiore integrazione dell’Unione europea e la libertà di cui godono i pensionati nella scelta del luogo di residenza all’interno dell’Unione hanno reso obsoleto il sistema dei coefficienti correttori per le pensioni. Questo sistema ha inoltre creato problemi connessi alla verifica del luogo di residenza dei pensionati che devono essere risolti. Occorre pertanto sopprimere il sistema in questione, prevedendo un adeguato periodo di transizione per i pensionati e i funzionari assunti precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento».

6       Di conseguenza, a norma dell’art. 82, nn. 1, secondo comma, e 3, dello statuto nella versione in vigore dal 1° maggio 2004 (in prosieguo: il «nuovo statuto»), sia alle pensioni che alle indennità di invalidità non si applica alcun coefficiente correttore.

7       Tale abolizione dei coefficienti correttori non riguarda i funzionari collocati in pensione anteriormente al 1° maggio 2004. Infatti, l’art. 20, n. 1, primo comma, dell’allegato XIII del nuovo statuto dispone che alle pensioni dei suddetti funzionari si continui ad applicare il coefficiente correttore previsto per lo Stato membro in cui dimostrano di aver stabilito la propria residenza principale.

8       Al contempo, l’art. 20, n. 1, secondo comma, dell’allegato XIII del nuovo statuto ha stabilito che alle pensioni si applica un coefficiente correttore minimo del 100%.

9       Ai sensi dell’art. 20, n. 4, dell’allegato XIII del nuovo statuto, il regime transitorio relativo ai coefficienti correttori si applica anche alle pensioni di invalidità.

10     I coefficienti correttori applicabili in forza di tale regime transitorio sono determinati, ai sensi degli artt. 1, n. 3, lett. a), e 3, n. 5, lett. b), dell’allegato XI del nuovo statuto, dalla differenza media tra il costo della vita nello Stato membro di residenza del pensionato interessato e il costo della vita in Belgio (in prosieguo: il «metodo paese»), mentre il metodo «capitale» trova ancora applicazione per le retribuzioni dei funzionari in servizio.

11     Al fine di facilitare, per i pensionati interessati, il passaggio dal metodo «capitale» al nuovo metodo «paese», quest’ultimo è stato introdotto in modo graduale durante un periodo di transizione di quattro anni. A tal fine, l’art. 20, n. 2, dell’allegato XIII del nuovo statuto scagliona la composizione proporzionale dell’importo delle pensioni secondo il seguente calendario:

–       a partire dal 1° maggio 2004: 80% metodo «capitale» e 20% metodo «paese»;

–       a partire dal 1° maggio 2005: 60% metodo «capitale» e 40% metodo «paese»;

–       a partire dal 1° maggio 2006: 40% metodo «capitale» e 60% metodo «paese»;

–       a partire dal 1° maggio 2007: 20% metodo «capitale» e 80% metodo «paese»;

–       a partire dal 1° maggio 2008: 100% metodo «paese».

12     Inoltre, ai sensi dell’art. 24, n. 2, secondo comma, dell’allegato XIII del nuovo statuto, è garantito l’importo nominale della pensione netta percepita anteriormente al 1° maggio 2004.

II –  Fatti

13     A partire dal suo collocamento in pensione nel febbraio 2003, il ricorrente beneficiava di una pensione di invalidità ai sensi degli artt. 53 e 78 del precedente statuto alla quale, ai sensi dell’art. 82 del medesimo, era attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese in cui l’interessato aveva comprovato di aver la sua residenza, cioè il Regno Unito, essendosi costui stabilito a Londra, dove aveva acquistato una casa. Dal 1° gennaio 2004, alla pensione di invalidità del ricorrente veniva pertanto applicato il coefficiente correttore del 139,6% stabilito per il Regno Unito. Tale coefficiente correttore era stato calcolato in base al metodo «capitale», in modo da rispecchiare la differenza del costo della vita tra Londra e Bruxelles.

14     Con lettera del 13 maggio 2004 l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» della Commissione delle Comunità europee informava il ricorrente delle conseguenze dell’entrata in vigore del nuovo statuto sui suoi diritti pensionistici. Tale lettera indicava, in particolare, che i diritti pensionistici del ricorrente non avrebbero subito modifiche qualora la sua pensione fosse stata fissata anteriormente al maggio 2004.

15     Tuttavia, il ricorrente si rendeva conto che il suo regime pecuniario subiva delle riduzioni in virtù del nuovo statuto, dal momento che il coefficiente correttore applicabile alle pensioni corrisposte agli ex funzionari residenti a Londra veniva progressivamente soppresso e sostituito da un nuovo coefficiente correttore inferiore al precedente.

16     Di conseguenza, in data 20 agosto 2004, il ricorrente proponeva all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») un reclamo ai sensi dell’art. 90 dello statuto contro la decisione della Commissione concretizzata nei bollettini di pensione dal maggio al luglio 2004. Il ricorrente sosteneva che la riduzione, a suo avviso ingiustificata, dei suoi diritti pensionistici e in particolare del coefficiente correttore violava vari principi generali del diritto. Con decisione 13 dicembre 2004 la Commissione respingeva tale reclamo (in prosieguo: la «decisione controversa»).

III –  La sentenza impugnata

17     Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Campoli volto all’annullamento della decisione controversa insieme con la decisione dell’APN contestata nel reclamo, da un lato, la quale ha modificato con effetto 1° maggio 2004 il coefficiente correttore, l’assegno di famiglia e l’indennità scolastica forfettaria applicabili alla sua pensione, e con i suoi bollettini di pensione, in quanto danno applicazione a tale ultima decisione a partire dal maggio 2004, dall’altro.

18     Il Tribunale ha innanzi tutto dichiarato irricevibili la censura relativa all’assegno di famiglia e all’indennità scolastica, in quanto non presentata già nel reclamo, e la parte del ricorso volta all’annullamento dei bollettini di pensione dei mesi di maggio e giugno 2004, per mancanza di interesse ad agire. Per contro, il Tribunale ha riconosciuto un interesse a impugnare il bollettino di pensione relativo al luglio 2004 in quanto il coefficiente correttore applicabile alle remunerazioni dei funzionari in servizio nel Regno Unito era stato fissato secondo il metodo «capitale» al 142,7% con effetto retroattivo per tale mese, mentre l’importo della pensione del ricorrente restava fissato, in base alla garanzia dell’importo nominale, a un livello uguale a quello ottenuto applicando il coefficiente correttore del 139,6% alla stessa data.

19     In seguito il Tribunale ha dichiarato infondati i sette capi dell’eccezione di illegittimità dell’art. 20 dell’allegato XIII del nuovo statuto, costituenti il motivo unico dedotto dal ricorrente e relativi, rispettivamente, alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di non retroattività e dei diritti acquisiti, di parità di trattamento, di proporzionalità e di buona amministrazione, nonché a uno sviamento di potere e una motivazione insufficiente.

20     Il capo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento, l’unico la cui valutazione da parte del Tribunale è contestata nell’ambito della presente impugnazione, poggiava su quattro argomenti.

21     Il primo di tali argomenti, quello secondo cui l’applicazione del metodo «paese» per il calcolo dei coefficienti correttori transitori applicabili alle pensioni dei funzionari collocati in pensione prima del 1° maggio 2004 violerebbe il principio di parità di trattamento poiché i coefficienti correttori calcolati in base a tale nuovo metodo non garantirebbero un uguale potere d’acquisto a tutti i pensionati, è stato respinto dal Tribunale ai punti 99-109 della sentenza impugnata. Esso ha anzitutto ricordato la sua conclusione nella sentenza 26 febbraio 2003, causa T 184/00, Drouvis/Commissione (Racc. PI pagg. I A 51 e II 297, punto 60), secondo cui un coefficiente correttore unico per paese può costituire un indice appropriato per rispecchiare, sia pure in modo approssimativo, il costo della vita all’interno di uno Stato membro e per perseguire adeguatamente l’obiettivo di garantire una parità di trattamento tra pensionati.

22     Il Tribunale ha parimenti considerato che, sostituendo il metodo «capitale» con il metodo «paese», il legislatore non ha ecceduto i limiti fissati all’esercizio del suo potere discrezionale in materia. Al punto 105 della sentenza impugnata esso ha in particolare rilevato che il legislatore è libero di adottare disposizioni più sfavorevoli delle precedenti per i funzionari interessati, a condizione di prevedere un periodo transitorio di sufficiente durata. Né tale libertà può essere limitata invocando il principio di parità del potere d’acquisto, tanto più che il regime transitorio garantisce ai pensionati il mantenimento dell’importo nominale della pensione netta percepita prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto.

23     Ai punti 110-115 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il secondo argomento del ricorrente, relativo alla discriminazione tra i funzionari in servizio, ai quali continua ad applicarsi il metodo «capitale», e i funzionari in pensione, rilevando che le posizioni delle due suddette categorie di funzionari sono oggettivamente differenti.

24     Il terzo argomento del ricorrente, volto a dimostrare l’esistenza di una discriminazione rispetto ai pensionati residenti in Belgio, le cui pensioni sarebbero calcolate in funzione del costo della vita a Bruxelles in quanto capitale, è stato respinto ai punti 116-130 della sentenza impugnata. A tale riguardo il Tribunale ha constatato innanzi tutto che, conformemente al combinato disposto degli artt. 1, n. 3, lett. a), punto ii), e 3, n. 5, lett. b), dell’allegato XI del nuovo statuto, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni corrisposte negli Stati membri diversi dal Regno del Belgio sono determinati «con riferimento al Belgio» e che nel nuovo regime pensionistico non vi sono elementi per concludere che il legislatore abbia voluto far beneficiare i pensionati residenti in Belgio di un coefficiente correttore rapportato al costo della vita a Bruxelles in quanto capitale.

25     Ai punti 120-123 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto che indubbiamente, con il passaggio dal metodo «capitale» al metodo «paese», né l’importo delle pensioni di base «belghe» né il coefficiente correttore del 100% applicato a tale importo sono stati oggetto di una riduzione sulla base della nuova metodologia. A tale riguardo, la Commissione avrebbe spiegato, in udienza, che gli esperti di statistica erano giunti in pratica alla conclusione che il metodo consistente nel calcolare la differenza tra i prezzi a Bruxelles e i prezzi in un’altra capitale, quale Londra, era in grado di fornire una stima attendibile della differenza tra i prezzi in Belgio e i prezzi nel Regno Unito relativamente a tutti i prodotti, con la sola eccezione degli affitti. La Commissione avrebbe precisato che, per determinare i coefficienti correttori applicabili alle pensioni, gli esperti di statistica confrontano gli affitti medi nel paese in questione con gli affitti medi in Belgio. Su tale base si potrebbe ritenere che «la differenza tra Bruxelles e la media del Belgio sia dell’ordine del 2%». Nondimeno, non sarebbe stato fissato un coefficiente correttore del 98% per il Belgio.

26     A tal riguardo il Tribunale ha constatato, al punto 124 della sentenza impugnata, che le spiegazioni fornite dalla Commissione si riferiscono all’applicazione del nuovo regime pensionistico, come stabilita dall’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) e formalizzata nei regolamenti di adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle pensioni, mentre l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente riguarda soltanto l’art. 20 dell’allegato XIII del nuovo statuto. Orbene, la legittimità di un atto regolamentare comunitario non può dipendere dal modo in cui tale atto è messo in pratica. Il Tribunale ha aggiunto, al punto 125, che in ogni caso, per quanto la pratica descritta dalla Commissione possa favorire i pensionati residenti in Belgio discostandosi dal nuovo metodo «paese», occorre sempre ricordare che il rispetto del principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo il quale nessuno può invocare a proprio vantaggio un’illegittimità commessa a favore di altri.

27     Infine, ai punti 131-140 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il quarto e ultimo argomento del ricorrente, che deduceva una discriminazione rispetto ai pensionati residenti negli Stati membri «poco cari», i quali, anteriormente al 1° maggio 2004, si vedevano applicare un coefficiente correttore inferiore al 100% ed ora ricevono dal nuovo regime pensionistico un coefficiente correttore minimo del 100%, vale a dire – lamenta il ricorrente – un coefficiente correttore palesemente superiore all’effettivo costo della vita nel loro luogo di residenza.

28     Il Tribunale, infatti, ai punti 132-135 della sentenza impugnata, ha dichiarato irricevibile tale argomento in quanto il ricorrente non aveva dimostrato di poter trarre un vantaggio economico da una sentenza che dichiarasse illegittima l’applicazione di un coefficiente correttore minimo del 100% alle pensioni corrisposte alle persone residenti negli Stati membri «poco cari». In particolare, il ricorrente non avrebbe dimostrato che al presunto «beneficio» concesso ai pensionati residenti in un tale Stato membro corrisponde necessariamente una perdita finanziaria per i pensionati residenti in uno Stato membro «caro». D’altronde, poiché il regime pensionistico comunitario non opera come un fondo pensione, ma è organizzato sulla base del principio di solidarietà, la regola che introduce un coefficiente correttore minimo del 100% non avrebbe l’effetto giuridico di arricchire i pensionati in questione a danno della categoria di pensionati alla quale appartiene il ricorrente.

29     Al punto 136 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che, in ogni caso, l’introduzione di un coefficiente correttore minimo del 100% non può essere ritenuta un atto manifestamente arbitrario o inadeguato, in quanto tale regola è stata adottata al fine di avvicinare quanto più possibile il regime transitorio, che mantiene i coefficienti correttori applicabili alle pensioni, al regime definitivo, che li abolisce. In tal senso, la suddetta regola solo anticiperebbe, per un gran numero di Stati membri e a favore dei pensionati de quibus, l’abolizione dei coefficienti correttori applicabili alle pensioni.

IV –  Sull’impugnazione

30     Con la sua impugnazione il sig. Campoli chiede alla Corte di voler:

–       annullare la sentenza impugnata;

–       accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado, modificate in considerazione dell’irricevibilità delle domande relative all’assegno di famiglia e indennità scolastica, e, pertanto, annullare la decisione dell’APN 13 dicembre 2004 che ha respinto il suo reclamo, insieme con la decisione della Commissione contestata in tale reclamo, la quale ha modificato con effetto 1° maggio 2004 il coefficiente correttore applicabile alla sua pensione, da un lato, e con i suoi bollettini di pensione, in quanto danno applicazione a tale ultima decisione a partire dal maggio 2004, dall’altro, e

–       condannare la convenuta alla totalità delle spese.

31     La Commissione, che ha altresì presentato un’impugnazione incidentale, chiede alla Corte di voler:

–       in via principale, respingere l’impugnazione in quanto irricevibile;

–       in via subordinata, respingerla integralmente in quanto infondata, e

–       condannare il sig. Campoli alla totalità delle spese.

32     Il Consiglio dell’Unione europea chiede alla Corte di voler:

–       respingere l’impugnazione in quanto infondata, e

–       condannare il sig. Campoli alle spese.

33     Con la presente impugnazione il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale circa il primo, il terzo e il quarto argomento dedotti a sostegno della parte del suo motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento. Con il suo motivo unico di impugnazione il ricorrente fa valere, in particolare, che il Tribunale avrebbe violato i principi di parità di trattamento, dei diritti della difesa e di uguaglianza delle parti dinanzi al giudice comunitario, l’obbligo di motivazione imposto alle istituzioni, la nozione di interesse ad agire nell’ambito di un’eccezione di illegittimità nonché il suo stesso obbligo di motivazione.

34     Prima di esaminare la fondatezza di questo motivo, occorre statuire sull’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione, in quanto quest’ultima è diretta a far dichiarare irricevibile l’impugnazione del ricorrente.

A –  Sull’impugnazione incidentale

1.     Argomenti delle parti

35     La Commissione ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’irricevibilità del primo, del terzo e del quarto argomento dedotti a sostegno del capo del motivo vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento in quanto non erano stati proposti durante la fase precontenziosa. Nel reclamo amministrativo, infatti, il ricorrente avrebbe sollevato, nell’ambito di tale capo, soltanto il secondo argomento, basato sulla discriminazione tra funzionari e pensionati, e tale argomento sarebbe distinto dagli altri tre successivamente dedotti.

36     La Commissione precisa in sede di controreplica che l’obiettivo della sua impugnazione incidentale è la dichiarazione di irricevibilità dell’impugnazione, poiché quest’ultima si riferisce esclusivamente ai tre argomenti irricevibili. Essa ammette che, anche se così formulato, l’oggetto della sua impugnazione incidentale non corrisponde esattamente al tenore letterale dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, ma ritiene che la Corte sia comunque tenuta a verificare d’ufficio se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto non dichiarando d’ufficio irricevibili i tre argomenti in causa.

37     Secondo il ricorrente, l’impugnazione incidentale è irricevibile in quanto, contrariamente a quanto richiesto dal suddetto art. 56, la Commissione non è risultata soccombente nelle sue conclusioni in prima istanza. In particolare, essa non avrebbe sollevato l’eccezione di irricevibilità del ricorso e il Tribunale avrebbe accolto interamente le sue conclusioni respingendo quest’ultimo come infondato. D’altronde, pur presentando un’impugnazione incidentale, la Commissione non avrebbe chiesto l’annullamento totale o parziale della sentenza impugnata.

38     In subordine, il ricorrente ritiene che l’impugnazione incidentale sia infondata nel merito. Infatti, il primo, il terzo e il quarto argomento in questione sarebbero connessi alla violazione del principio della parità di trattamento già dedotta nel reclamo. La stessa Commissione, nella decisione controversa, avrebbe chiaramente considerato la sua argomentazione una critica al fatto che «gli abitanti di una regione “cara” sarebbero quindi privati di un potere d’acquisto equivalente a coloro che hanno stabilito la loro residenza in regioni “meno care”» e che «i pensionati non beneficeranno più dello stesso potere d’acquisto a seconda di dove hanno stabilito la loro residenza». La relazione d’udienza del Tribunale avrebbe esposto chiaramente i quattro argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno dell’argomentazione relativa alla violazione del principio di non discriminazione, senza che la Commissione abbia censurato tale relazione o la ricevibilità di tali argomenti.

2.     Giudizio della Corte

39     Ai sensi dell’art. 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni.

40     Orbene, come la stessa Commissione riconosce nella controreplica, la sentenza impugnata accoglie in toto le sue conclusioni presentate dinanzi al Tribunale. In particolare, si deve osservare che, dinanzi al Tribunale, la Commissione, mentre ha rilevato l’irricevibilità delle domande del ricorrente relative all’assegno di famiglia e all’indennità scolastica, in quanto non sarebbero state presentate nell’ambito del reclamo, non ha eccepito in nessun modo l’irricevibilità del capo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento.

41     D’altronde, come si evince in particolare dall’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, ogni impugnazione è volta all’annullamento totale o parziale di una sentenza del Tribunale. In caso di annullamento, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

42     Ebbene, nella fattispecie l’impugnazione incidentale della Commissione non è volta all’annullamento della sentenza impugnata, ma semplicemente a una dichiarazione d’irricevibilità dell’impugnazione principale proposta dal ricorrente.

43     Ne consegue che la suddetta impugnazione incidentale deve essere respinta in quanto irricevibile.

B –  Sull’impugnazione principale

1.     Sulla valutazione svolta dal Tribunale in merito al primo argomento, relativo a una violazione del principio della parità di trattamento e al fatto che il nuovo metodo «paese» non garantirebbe un uguale potere d’acquisto a tutti i pensionati

a)     Argomenti delle parti

44     Il ricorrente sostiene che, respingendo tale primo argomento, il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento e l’obbligo di motivazione incombe al giudice comunitario. Infatti, la sentenza impugnata avrebbe posto la discrezionalità di cui gode il giudice in posizione preminente rispetto a detto principio. Ciò risulterebbe in particolare dal punto 105 della sentenza. La previsione di un congruo periodo di transizione, fatta valere dal Tribunale, andrebbe presa in considerazione sotto il profilo dell’osservanza dei principi di certezza del diritto, di non retroattività e dei diritti acquisiti, ma non rileverebbe ai fini della verifica della legittimità del provvedimento rispetto al principio della parità di trattamento.

45     Il ricorrente sottolinea, inoltre, che un coefficiente correttore stabilito sulla base del metodo «paese» sarebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento in quanto non permetterebbe di rispecchiare, se non in maniera approssimativa, il costo della vita all’interno di un paese e di perseguire in questo modo l’obiettivo della parità del potere d’acquisto tra gli ex funzionari. Infatti, il nuovo metodo penalizzerebbe i pensionati che risiedono nella capitale o in altre città o regioni «care», i quali non riuscirebbero a far fronte ai costi connessi al loro luogo di residenza.

46     Secondo la Commissione, il punto 105 della sentenza impugnata si limita a trarre le conseguenze del potere discrezionale di cui dispone il legislatore in materia. In questo punto il Tribunale avrebbe affermato, in particolare, che la parità del potere di acquisto, come specifica espressione del principio di uguaglianza, non sarebbe violata dal cambiamento del metodo in questione in assenza di discriminazioni arbitrarie o manifestamente inadeguate che eccedono il margine di discrezionalità di cui gode il legislatore, tanto più che il regime transitorio garantisce il mantenimento dell’importo nominale della pensione netta.

47     Il Consiglio sostiene che il ricorrente confonde il principio della parità di trattamento con il «principio di equivalenza del potere di acquisto». Infatti, il punto 105 della sentenza impugnata si riferirebbe non al principio della parità di trattamento in generale, ma al «principio di equivalenza del potere d’acquisto», che sarebbe solo uno dei possibili mezzi per garantire la parità di trattamento. Peraltro, al pari del metodo «capitale», il metodo «paese» rispetterebbe il principio della parità di trattamento e non graverebbe in maniera più incisiva sulla libertà di circolazione dei pensionati. Infatti, già il precedente sistema avrebbe favorito la scelta dei luoghi all’interno di uno Stato in cui la vita è meno cara, in questo modo condizionando la scelta del luogo di residenza.

b)     Giudizio della Corte

48     Criticando la valutazione operata dal Tribunale in merito all’argomento relativo a una violazione del principio della parità di trattamento in quanto il nuovo metodo «paese» non sarebbe in grado di garantire un uguale potere di acquisto per tutti i pensionati, il ricorrente intende, in sostanza, far accertare che il Tribunale ha erroneamente affermato che il legislatore comunitario, sostituendo il metodo «paese» al metodo «capitale» per determinare i coefficienti correttori nell’ambito del regime pensionistico transitorio, non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale in materia.

49     Per valutare la fondatezza di tale argomento, si deve innanzitutto stabilire se l’applicazione alle pensioni di un coefficiente correttore unico per paese, calcolato secondo il metodo «paese», sia o meno compatibile con il principio della parità di trattamento.

50     A tal riguardo occorre ricordare che il principio della parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (sentenze 10 gennaio 2006, causa C 344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I 403, punto 95, e 11 settembre 2007, causa C 227/04 P, Lindorfer/Consiglio, Racc. pag. I 6767, punto 63).

51     Relativamente agli articoli del precedente statuto che prevedevano l’applicazione di un coefficiente correttore alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari, la Corte ha già affermato che non si può sostenere che una disposizione finalizzata a garantire un uguale potere d’acquisto per tutti i funzionari in pensione indipendentemente dal loro luogo di residenza sia incompatibile con il principio della parità di trattamento (ordinanza 29 aprile 2004, causa C 187/03 P, Drouvis/Commissione, punti 25 e 26 e giurisprudenza ivi citata).

52     Orbene, come osservato giustamente dal Tribunale ai punti 99-101 della sentenza impugnata, un sistema di coefficienti correttori per sua stessa natura non può assicurare una parità di trattamento assoluta tra gli ex funzionari, essendo manifestamente impossibile considerare il costo della vita e le sue variazioni in tutte le località dei vari Stati membri in cui i pensionati possono stabilire la propria residenza e applicare, per ognuna di tali località, un coefficiente correttore specifico. Pertanto, un coefficiente correttore unico per paese può rappresentare un indice appropriato per rispecchiare, in modo inevitabilmente approssimativo, il costo della vita all’interno di uno Stato membro.

53     Quanto al metodo da seguire per calcolare tale coefficiente correttore unico per paese, è pacifico, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 69 e 70 delle sue conclusioni, che, qualunque sistema si scelga, lo stesso potrà al massimo costituire una ragionevole approssimazione dell’effettivo costo della vita sopportato da ogni singolo ex funzionario e che, in tale ottica, sia il metodo «capitale» sia il metodo «paese» presenterebbero vantaggi e svantaggi.

54     Infatti, alla luce del carattere inevitabilmente approssimativo di un coefficiente correttore unico per paese, lo scopo di garantire una certa equivalenza del potere di acquisto tra gli ex funzionari residenti nei diversi Stati membri deve ritenersi centrato dove tale coefficiente correttore unico sia stabilito sulla base di criteri che ne garantiscano la rappresentatività. Orbene, è incontestabile che il metodo «paese» è almeno altrettanto rappresentativo del costo della vita all’interno di uno Stato che il metodo «capitale».

55     Pertanto, poiché il metodo «paese» costituirebbe un metodo di calcolo adatto ad assicurare, nella misura del possibile, l’equivalenza del potere di acquisto tra i pensionati, il Tribunale non è incorso in errore di diritto affermando che il legislatore comunitario non ha violato il principio della parità di trattamento sostituendo il metodo «paese» al metodo «capitale» per determinare i coefficienti correttori nell’ambito del regime transitorio delle pensioni.

56     Riguardo alle censure mosse dal ricorrente contro il punto 105 della sentenza impugnata, si deve constatare che queste si rivelano infondate. Risulta dall’argomentazione svolta ai punti 99-104 della sentenza impugnata che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale ha effettivamente risolto, rispondendo in senso negativo, la questione se il nuovo metodo di fissazione dei coefficienti correttori integri una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito. Ciò facendo, esso non ha affatto considerato che il solo limite al potere del legislatore è rappresentato dalla previsione di un adeguato periodo transitorio, come suggerisce il ricorrente, ma al contrario, seguendo un ragionamento analogo a quello svolto ai punti 51-54 della presente sentenza, ha esaminato se il legislatore comunitario abbia violato il principio della parità di trattamento sostituendo il metodo «paese» al metodo «capitale». Dalla lettura nel suo contesto del punto controverso risulta dunque evidente che il ragionamento del Tribunale non è fondato sulla premessa secondo cui, nell’elaborazione del regime pensionistico, il legislatore comunitario sarebbe vincolato dai principi di certezza del diritto e dei diritti acquisiti, ma non dal principio della parità di trattamento.

57     Da quanto precede risulta che il primo capo del motivo unico dell’impugnazione, relativo a una violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione in capo al giudice comunitario, deve essere respinto in quanto infondato.

2.     Sulla valutazione svolta dal Tribunale in merito al quarto argomento, relativo all’esistenza di una discriminazione rispetto ai pensionati residenti in uno degli Stati membri «poco cari» in seguito all’introduzione di un coefficiente correttore minimo del 100%

a)     Argomenti delle parti

58     Il ricorrente sostiene di avere un interesse ad agire, contrariamente a quanto afferma il Tribunale ai punti 132-135 della sentenza impugnata. Egli nega che tale interesse possa derivare soltanto da un arricchimento dei pensionati residenti in uno Stato membro «poco caro» a danno dei pensionati residenti in uno Stato membro «caro», sottolineando che la sua critica è fondata su una violazione del «principio di uguaglianza del potere di acquisto». Quand’anche ci si dovesse interrogare sulle relazioni esistenti tra le prestazioni pagate a un gruppo di pensionati e quelle versate a un altro gruppo, occorrerebbe constatare che il costo generato dall’applicazione di un coefficiente correttore minimo del 100% è «compensato» dall’introduzione del metodo «paese».

59     Relativamente all’affermazione del Tribunale al punto 136 della sentenza impugnata secondo la quale l’introduzione di un coefficiente correttore minimo del 100% in ogni caso non può essere considerata manifestamente arbitraria o inadeguata, il ricorrente fa valere che il semplice riferimento all’ampio potere del legislatore e all’obiettivo di avvicinare il regime transitorio al regime definitivo non può giustificare tale conclusione. Inoltre, nessun regime transitorio sarebbe stato previsto per i pensionati residenti nei paesi «poco cari». La differenziazione derivante dal fatto che la regola che istituisce un coefficiente correttore minimo riconosce a tali pensionati il beneficio di prestazioni che eccedono sostanzialmente il costo della vita nel loro luogo di residenza non troverebbe alcuna giustificazione obiettiva nella natura e nelle caratteristiche del regime transitorio.

60     La Commissione e il Consiglio ritengono che il Tribunale abbia correttamente dichiarato l’irricevibilità dell’argomento del ricorrente. Al riguardo essi osservano che, anche se il Tribunale avesse dichiarato tale argomento fondato, ne sarebbe derivata per i pensionati residenti negli Stati membri «poco cari» una riduzione dell’importo della pensione che non avrebbe comunque apportato alcuna modifica alla situazione del ricorrente. In subordine, essi sostengono che, allineando il regime transitorio al regime definitivo per un gran numero di Stati membri e in favore dei pensionati residenti negli Stati membri «poco cari», il legislatore ha fatto una scelta coerente e adeguata. Il Consiglio sottolinea che, per questi ultimi, non c’erano aspettative legittime da tutelare, il che spiega perché nei loro confronti non si siano resi necessari provvedimenti transitori.

b)     Giudizio della Corte

61     Le censure dei motivi della sentenza impugnata con i quali il Tribunale ha respinto l’argomento del ricorrente relativo a una discriminazione rispetto ai pensionati residenti in uno degli Stati membri «poco cari», dovuta all’introduzione di un coefficiente correttore minimo del 100%, riguardano sia la valutazione del Tribunale in ordine alla ricevibilità di tale argomento sia l’esame di tale argomento nel merito. Il ricorrente intende dimostrare che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, tale argomento è ricevibile e fondato.

62     Prima di rispondere a tali obiezioni, è opportuno esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Quest’ultima osserva che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’irricevibilità dell’argomento in quanto proposto dal ricorrente soltanto in sede di replica nell’ambito del giudizio di primo grado, ragion per cui si tratterebbe di un argomento nuovo.

63     A tale riguardo, è sufficiente constatare che, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 103 e 104 delle conclusioni, l’argomento in questione era contenuto, sia pure in forma embrionale, nella parte del ricorso in cui si contestavano sviamento di potere, violazione del principio di proporzionalità e dell’obbligo di motivazione. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che un motivo che costituisce l’ampliamento di un motivo precedentemente dedotto, in modo esplicito o implicito, nell’atto introduttivo del giudizio va considerato ricevibile (v., in tal senso, sentenze 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento, Racc. pag. 1755, punto 9, e 26 aprile 2007, causa C 412/05 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I 3569, punti 38-40).

64     Quanto al fondamento delle critiche del ricorrente, occorre esaminare per prime quelle formulate con riferimento al punto 136 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale, dopo aver concluso per l’irricevibilità dell’argomento in questione per mancanza di interesse ad agire del ricorrente, ha affermato che, in ogni caso, l’introduzione di un coefficiente correttore minimo del 100% non può essere considerata manifestamente arbitraria o inadeguata dal momento che tale regola è stata adottata al fine di avvicinare quanto più possibile il regime transitorio, che mantiene i coefficienti correttori applicabili alle pensioni, al regime definitivo, che li sopprime. Infatti, è solo nel caso in cui tale constatazione fosse viziata da un errore di diritto che il presente capo del motivo dedotto dal ricorrente potrebbe risultare alla fine convincente. Ma così non avviene nella fattispecie.

65     Come ha giustamente rilevato il Tribunale, l’introduzione, nell’ambito del regime transitorio, di un coefficiente correttore minimo del 100% semplicemente anticipa, per una parte dei pensionati, la soppressione dei coefficienti correttori prevista dal regime definitivo. È dunque in questa prospettiva che deve essere analizzata la conformità del regime transitorio al principio della parità di trattamento.

66     Orbene, occorre costatare che la decisione del legislatore comunitario di riformare il regime pensionistico sopprimendo i coefficienti correttori applicabili alle pensioni non è incompatibile con il principio della parità di trattamento. Se è vero che il precedente regime pensionistico, fondato su un sistema di coefficienti correttori e, di conseguenza, su una certa compensazione del potere di acquisto a seconda dello Stato membro di residenza del pensionato, costituiva un mezzo adeguato per attuare il suddetto principio, ciò non significa che ogni altro sistema sia incompatibile con lo stesso principio.

67     Infatti, come giustamente rilevato dal Consiglio, un regime pensionistico che mira all’equivalenza del potere di acquisto è solo uno dei possibili mezzi per garantire il principio della parità di trattamento. Tale principio è ugualmente rispettato da un sistema in base al quale i pensionati percepiscono, a parità di contribuzione, una pensione nominale uguale, al pari di quanto avviene generalmente, come accertato dalla Commissione, per i regimi pensionistici vigenti negli Stati membri e in altre organizzazioni internazionali.

68     Pertanto, dal momento che il regime pensionistico definitivo risultante dal nuovo statuto, non essendo più finalizzato a garantire una certa equivalenza del potere di acquisto tra i pensionati indipendentemente dal loro luogo di residenza, è compatibile con il principio della parità di trattamento, il regime transitorio, che si limita ad anticipare il principio di una pensione ad importo «unico» a favore dei pensionati per i quali tale principio risulta vantaggioso, non può dar luogo a una discriminazione.

69     Si deve quindi constatare che il Tribunale ha giustamente considerato non fondato l’argomento del ricorrente relativo a una discriminazione rispetto ai pensionati residenti in uno degli Stati membri «poco cari» per via dell’introduzione, attraverso il regime transitorio, di un coefficiente correttore minimo del 100%. Di conseguenza, non occorre che la Corte si pronunci sull’eccezione di irricevibilità del suddetto argomento per asserita mancanza di interesse ad agire in capo al ricorrente.

70     Da quanto precede risulta che il presente capo del motivo unico, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e alla nozione di interesse ad agire, deve essere respinto.

3.     Sulla valutazione del terzo argomento da parte del Tribunale, relativo alla discriminazione rispetto ai pensionati residenti in Belgio

a)     Argomenti delle parti

71     Il ricorrente sostiene al riguardo che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il nuovo regime pensionistico prevede un collegamento con il costo della vita a Bruxelles. Così, l’art. 3 dell’allegato XI del nuovo statuto preciserebbe che l’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni si basa su una serie di elementi previsti all’art. 1 del medesimo allegato, fra i quali figura l’evoluzione del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale di Bruxelles). Il fatto che nessun coefficiente correttore sia applicabile per il Belgio, come previsto dall’art. 3, n. 5, dell’allegato XI del nuovo statuto, significherebbe che alle pensioni è applicato, de facto, un coefficiente correttore del 100%. Pertanto, i redditi dei pensionati residenti in Belgio sarebbero stabiliti tenendo conto unicamente del costo della vita a Bruxelles, capitale di tale Stato membro.

72     Il ricorrente contesta, inoltre, i motivi della sentenza impugnata esposti sia al punto 124, dove è affermato che «la legittimità di un atto regolamentare comunitario non può dipendere dal modo in cui tale atto è applicato in pratica», sia al punto 125, dove è ricordata la giurisprudenza secondo la quale il rispetto del principio della parità di trattamento deve essere conciliato con il rispetto del principio di legalità, in base al quale nessuno può invocare a proprio vantaggio un’illegittimità commessa a favore di altri. Il ricorrente deduce al riguardo una violazione dei principi della parità di trattamento e di uguaglianza delle parti dinanzi al giudice comunitario, dei diritti della difesa, nonché dell’obbligo di motivazione a carico del giudice comunitario e delle istituzioni.

73     La Commissione e il Consiglio rinviano al testo degli artt. 1, n. 3, lett. a), e 3, n. 5, secondo comma, lett. b), dell’allegato XI dello Statuto sottolineando che il primo di tali articoli dispone che Eurostat calcoli le parità economiche «con riferimento al Belgio». Il nuovo regime non comporterebbe dunque nessun collegamento con il costo della vita a Bruxelles. L’attuazione del regime transitorio risulterebbe dai regolamenti di applicazione del Consiglio che Eurostat si limiterebbe ad applicare. Il ricorrente avrebbe rinunciato a contestare tali regolamenti di applicazione eccependo solamente l’illegittimità del regolamento n. 723/2004.

b)     Giudizio della Corte

74     Come è stato rilevato ai punti 68 e 69 della presente sentenza nonché al punto 136 della sentenza impugnata, l’introduzione, mediante il regime transitorio, di un coefficiente correttore minimo del 100% non implica una violazione del principio della parità di trattamento. Di conseguenza, è giocoforza constatare che l’applicazione, in diritto o in fatto, di un coefficiente correttore del 100% ai pensionati residenti in Belgio non può costituire una siffatta violazione.

75     Infatti, anche nell’ipotesi in cui il costo della vita in Belgio, calcolato secondo il metodo «paese», sia inferiore a quello preso in considerazione per il calcolo del trattamento base, con il risultato che, applicando la logica propria del precedente regime pensionistico, si sarebbe dovuto procedere alla fissazione di un coefficiente correttore inferiore al 100%, il fatto che i pensionati residenti in Belgio beneficino, come del resto tutti i pensionati residenti in uno degli Stati membri «poco cari» di cui al punto 69 della presente sentenza, dell’intero importo della pensione di base, e dunque di un potere di acquisto superiore a quello del ricorrente, non costituisce una discriminazione nell’ottica del regime transitorio.

76     Risulta da quanto precede che, quand’anche la motivazione della sentenza impugnata, in particolare quella esposta ai punti 124 e 125 di quest’ultima, dovesse risultare viziata da un errore di diritto, come sostenuto dal ricorrente, la constatazione di un tale errore non sarebbe sufficiente a comportare l’annullamento di detta sentenza dal momento che l’argomento del ricorrente relativo a una discriminazione rispetto ai pensionati residenti in Belgio deve essere in ogni caso respinto per i motivi enunciati ai punti 74 e 75 della presente sentenza nonché alla stessa sentenza del Tribunale impugnata.

77     Di conseguenza, il presente capo del motivo unico, relativo a una violazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza delle parti dinanzi al giudice comunitario, dei diritti della difesa nonché dell’obbligo motivazione imposto al giudice comunitario e alle istituzioni, deve essere respinto.

78     Poiché nessun capo del motivo unico da lui dedotto risulta fondato, l’impugnazione proposta dal sig. Campoli deve essere respinta.

 Sulle spese

79     Conformemente all’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese.

80     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, conformemente all’art. 69, n. 3, del suddetto regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, o per dei motivi eccezionali. Poiché le parti sono risultate tutte parzialmente soccombenti, occorre condannare ciascuna di loro a sopportare le proprie spese.

81     In conformità all’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, applicabile altresì ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, il Consiglio deve essere condannato a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2)      Il sig. Campoli, la Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell’Unione europea sopportano ciascuno le proprie spese.

Firme