Le disposizioni del ministero della Salute stabiliscono i comportamenti da assumere in caso di febbre o sintomatologia. Necessaria anche l'attestazione del medico

Casi di covid 19 a scuola, il compito del referente

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Quasi 900 scuole con casi di covid 19, ma non tutti gli istituti nei quali si sono registrati soggetti positivi sono stati chiusi. A fare chiarezza sulle opzioni ci pensano le «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia» fornite dall'Istituto superiore di Sanità. La procedura stabilisce che sarà il referente scolastico COVID-19 a fornire al Dipartimento di prevenzione della Asl «l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato».

Vedi anche le faq del ministero della salute

Scuola e casi di asintomatici

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in base a quanto stabilito dalla circolare del ministero della Salute del 29 maggio 2020, le cose cambiano se il soggetto è asintomatico. Per capire quali sono i contatti da mettere in quarantena, la data di riferimento non è quella in cui sono apparsi i sintomi della malattia, bensì la data di effettuazione del tampone. Per la circolare «se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo». La ratio (anche molto criticata) è di «non tenere le classi costantemente chiuse, altrimenti i ragazzi non riuscirebbero a frequentare la scuola».

Scuola, non si torna senza tampone e certificato

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La circolare prot. 0030847-24/09/2020, firmata dal direttore generale di prevenzione del dicastero, Giovanni Rezza fornisce ulteriori chiarimenti su cosa fare in caso di studente o insegnante, che manifesta in classe o a casa un'alterazione febbrile di almeno 37,5 gradi «o sintomatologia compatibile con il Covid-19» per essere riammessi alle lezioni o in servizio. Servirà in primis un tampone dall'esito negativo. Solo in questo caso il pediatra o il medico di base certificherà l'avvenuta guarigione, salvo non ritenga necessaria l'esecuzione precauzionale di un secondo tampone. Quindi, per la circolare: «In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale. Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale, provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti», ovvero «il tracciamento dei contatti e la relativa messa in quarantena.

Il dipartimento indica anche le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti» che, in questi casi, è di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro e necessità di doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità. Se il test diagnostico è negativo, sarà il pediatra o il medico curante a valutare il percorso clinico/diagnostico più appropriato (con eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico. Sarà sempre necessario il certificato medico.


Foto: 123rf.com
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