Ci sono la rimessione in termini, sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali in alcune regioni, nel decreto approvato dal governo per evitare ulteriori contagi

di Gabriella Lax - Coronavirus e giustizia, in arrivo le misure urgenti. A stabilirle il decreto legge n. 9/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in allegato). In particolare, l'articolo 10 ("Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali") è dedicato al settore giustizia.

Coronavirus, sospensione delle udienze

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È prevista la sospensione delle udienze fino al 31 marzo 2020: per il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali (con precisazione che, qualora la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo); dei termini dei processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali; infine dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

È prevista inoltre la sospensione delle udienze negli uffici giudiziari del circondario in cui si trovano i comuni interessati dal focolaio. Saranno sospese anche le udienze in cui una delle parti, un difensore o un testimone siano residenti nei comuni interessati.

Continueranno a essere garantite invece, fra le altre, le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, i procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare, i processi a carico di imputati minorenni e, in genere, i casi più urgenti, che si svolgeranno, dove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

Rimessione in termini

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In particolare, sono previste la rimessione in termini dall'inizio dell'emergenza nonché, dall'entrata in vigore del decreto legge

e fino al 31 marzo, la sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali nelle regioni in cui si trovano i comuni interessati dal focolaio nonché per tutti i processi, anche fuori dalle zone interessate, in cui risulta che una delle parti o i loro difensori siano residenti (o esercitino) in uno dei comuni interessati.

Istituti penitenziari, colloqui a distanza

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Particolari disposizioni riguardano gli istituti penitenziari dove i colloqui con i congiunti saranno tenuti a distanza: o mediante apparecchiature specifiche o tramite corrispondenza telefonica. Oltre, ove possibile, il ricorso alla videoconferenza per la partecipazione dei detenuti alle udienze.

Scarica pdf Decreto legge n. 9/2020

Foto: 123rf.com
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