La circolare n. 2-C-2019 del Consiglio Nazionale Forense illustra la modifica dell'art 32 del Regolamento 2/2014 sul procedimento disciplinare. Ecco cosa cambia

di Annamaria Villafrate - Il Cnf comunica, con la circolare n. 2-C-2019 del CNF del 19 aprile 2019 (sotto allegata), la modifica dell'art 32 del Regolamento 2/2014 sul procedimento disciplinare. Questa novità fornisce lo spunto necessario per fare una panoramica sintetica del procedimento disciplinare previsto dal regolamento, alla luce anche di questa modifica.

Dalla notizia dell'illecito disciplinare, alla fase istruttoria con i suoi possibili esiti di archiviazione o di citazione a giudizio, fino all'incolpazione e al successivo dibattimento, senza dimenticare le sanzioni, l'impugnazione, l'esecuzione della decisione e la possibile riapertura del procedimento:

La modifica dell'art. 32 sulla sospensione cautelare

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La modifica della sospensione cautelare apportata all'art. 32 del regolamento 2/2014, richiesta a gran voce, come emerge dalla circolare n. 32, prevede che 'ora in poi la delibera della sospensione cautelare possa essere presa, "previa audizione dell'iscritto, da un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima" nei casi elencati dalla norma.

Ma vediamo, tanto per fare un ripasso, come si svolge il procedimento disciplinare, nelle sue linee generali.

Notizia dell'illecito disciplinare

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Dall'art. 11 del regolamento emerge che il Consiglio dell'ordine competente in materia disciplinare può venire a conoscenza di un illecito commesso da un avvocato quando qualcuno presenta un esposto, una denuncia o perché acquisisce informazioni relative a una certa condotta, suscettibili di essere sottoposte a valutazione. Ne rappresentano un esempio le notizie che l'autorità giudiziaria deve comunicare al Consiglio dell'ordine, nei casi in cui nei confronti di un legale è stata intrapresa un'azione penale, è stata disposta, revocata o annullata una misura cautelare o il soggetto è sottoposto a sequestro o perquisizione.

Non appena è a conoscenza di queste notizie è compito del Consiglio:

  • informare l'iscritto, che ha 20 giorni di tempo per presentare le sue deduzioni scritte;
  • trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina insieme a una scheda da cui risultano i provvedimenti disciplinari a carico dello stesso.

Ricevuta la notizia il presidente del Consiglio di disciplina la iscrive nel registro apposito indicando il nome dell'avvocato e la data in cui è giunta la segnalazione. Ora, per impedire che l'avvocato si cancelli dall'albo per non farsi giudicare dal Consiglio dell'ordine, l'art. 13 del regolamento prevede il divieto di cancellazione dall'albo, dal registro o dall'elenco a partire dal giorno di invio degli atti al Consiglio distrettuale fino alla conclusione del procedimento.

Fase istruttoria preliminare

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Ricevuta la notizia si apre la fase istruttoria, che può concludersi nei seguenti modi:

  • se il presidente del consiglio di disciplina ritiene che la notizia relativa all'illecito disciplinare è manifestamente infondata o caduta in prescrizione dispone l'archiviazione del procedimento, a cui l'iscritto non può opporsi;
  • se rileva che quanto contestato all'avvocato è un'infrazione lieve e scusabile, allora può proporre all'assemblea il solo richiamo verbale (che deve essere formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale e comunicata via pec o con raccomandata all'iscritto che ha 30 giorni per opporsi al richiamo verbale e chiedere che si proceda con l'istruttoria preliminare);
  • se invece non viene disposta né l'archiviazione né il richiamo verbale il Presidente assegna il fascicolo alla sezione competente.

Il Consigliere incaricato dell'istruttoria ha sei mesi di tempo dall'iscrizione della notizia per concludere le attività necessarie. Durante questa fase l'incolpato può accedere agli atti, essere sentito, dedurre prove e indicare elementi probatori a sua discolpa. E' obbligo del consigliere istruttore dare comunicazione all'iscritto dell'avvio dell'attività istruttoria a mezzo pec o raccomandata al domicilio o presso il difensore eletto, in cui lo si informa del diritto di fare osservazioni e deduzioni istruttorie entro 30 giorni dal ricevimento.

In questa fase il Consigliere istruttore può assumere informazioni e dichiarazioni, e invitare l'incolpato a renderne. Tutta questa attività deve risultare da verbali sottoscritti dall'incolpato e dai soggetti intervenuti. Una volta che il consigliere istruttore ha concluso l'attività può proporre alla sezione l'archiviazione del procedimento o l'approvazione del capo di incolpazione. La sezione delibera senza il consigliere istruttore.

Incolpazione dell'avvocato

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Nel caso di approvazione dell'incolpazione la Sezione deve comunicare questa decisione all'interessato, al Pubblico Ministero e al Consiglio dell'ordine di appartenenza a mezzo pec o con raccomandata a/r. La comunicazione all'incolpato in particolare deve contenere:

  • il capo dell'incolpazione: in cui sono indicate le generalità dell'avvocato incolpato, il numero del procedimento, i fatti addebitati, le norme che si assumono violate, la data della delibera dell'incolpazione;
  • l'avviso che l'incolpato ha 20 giorni di tempo per: accedere, visionare e fare copia dei documenti del fascicolo; depositare memorie e documenti; chiedere di essere sentito dal Consiglio per esporre le sue difese e nominare un difensore per farsi assistere.

Conclusi i termini per consentire all'incolpato di esercitare il suo diritto di difesa all'interno della fase istruttoria, il consigliere istruttore può chiedere alla sezione competente:

  • l'archiviazione del procedimento (che può essere pronunciata per manifesta infondatezza della notizia dalla sezione dell'istruttoria se questa accoglie la richiesta di archiviazione o rigetta quella di incolpazione e rinvio a giudizio, dalla sezione competente in qualsiasi fase del procedimento se l'addebito si rivela manifestamente infondato);
  • la citazione a giudizio dell'incolpato.

La Sezione delibera senza la presenza del Consigliere istruttore.

Citazione a giudizio e dibattimento

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Deliberata la citazione a giudizio, questa viene comunicata all'avvocato interessato per informarlo anche del diritto, entro 7 giorni dalla data fissata per il dibattimento, di produrre documenti e indicare testimoni. In realtà anche nel corso del dibattimento l'avvocato può produrre documenti, interrogare o far interrogare i testimoni, che la sezione intende ascoltare, rendere dichiarazioni e sottoporsi all'esame della commissione. Concluso il dibattimento il presidente dichiara la chiusura e passa la parola al PM, se presente, poi all'incolpato e infine al suo difensore.

Fase decisionale

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Conclusa la discussione che si tiene in Camera di consiglio ,a cui non possono partecipate il PM e l'avvocato, viene assunta la decisione, che deve indicare anche il termine per proporre impugnazione al CNF. La motivazione deve essere depositata entro 30 giorni dalla lettura del dispositivo, temine che può essere raddoppiato se la decisione è particolarmente complessa. Detto questo come si può concludere il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato?

Pronuncia di proscioglimento dell'imputato "non esservi luogo a provvedimento disciplinare";

  • richiamo verbale per infrazioni lievi;
  • avvertimento: se il fatto non è grave e si ritiene che l'avvocato non commetterà altre infrazioni;
  • censura: è il biasimo formale previsto se la gravità di quanto commesso, i precedenti, il suo comportamento successivo al fatto fanno ritenere che non andrà incontro a un'altra infrazione;
  • sospensione dall'esercizio dell'attività professionale o del praticantato da due mesi a 5 anni: per violazioni di norme deontologiche più gravi non punibili con la sola censura;
  • la radiazione: è l'esclusione definitiva dall'albo, prevista quando la violazione è così grave che quanto commesso è incompatibile alla conservazione dell'iscrizione e all'esercizio della professione.

Impugnazione della decisione

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Poiché è prevista la possibilità per l'avvocato di impugnare la decisione, essa deve essere notificata in copia integrale, anche tramite pec, all'incolpato, al PM del Tribunale in cui ha sede il COA dell'iscritto, al Consiglio dell'ordine di appartenenza, al Procuratore Generale della Repubblica della Corte d'Appello del distretto del COA dell'iscritto.

L'impugnazione deve essere rivolta al Consiglio Nazionale Forense entro 30 giorni dalla notifica del procedimento, presentandola direttamente al CNF o inviando il relativo atto tramite pec o raccomandata a/r. La proposizione dell'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento che ne è oggetto.

Esecutività delle decisioni

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Nel momento in cui la decisione del Consiglio distrettuale non viene impugnata o scadono i termini per proporla, essa diventa esecutiva. Competente a dare esecuzione delle decisioni è il COA a cui l'avvocato è iscritto, ma i procedimenti e i soggetti coinvolti variano in base al tipo di sanzione irrogata.

Riapertura del procedimento disciplinare

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Il procedimento disciplinare può essere riaperto in presenza di casi specifici indicati dall'art. 36 del regolamento, ovvero se per lo stesso fatto il soggetto in sede penale è stato assolto perché il fatto non sussiste o l'incolpato non lo ha commesso, oppure il soggetto è stato prosciolto in sede disciplinare, mentre in sede penale è stato condannato in base a elementi non valutati nell'altro giudizio e rilevanti per lo stesso. La riapertura può essere richiesta dall'interessato o disposta d'ufficio ed è competente il Consiglio distrettuale di disciplina che ha messo la decisione anche se in diversa composizione.

Scarica pdf Circolare N. 2-C-2019 - Reg. CNF n. 2-2014 - modifica art. 32 co. 1 (19-4-2019)

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