Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato un parere sul d.d.l. in materia di tutela delle vittime di violenza di genere e domestica (Codice Rosso), rilevando alcune criticità e aspetti problematici

di Lucia Izzo - Ok all'introduzione di nuovi reati, come il revenge porn, e al ritocco in aumento della cornice edittale relativa ad alcuni reati, tra cui quelli di maltrattamenti che avvengono tra le mura domestiche o violenze ai danni di minori.


Tuttavia, secondo il Consiglio Superiore della Magistratura, il c.d. Codice Rosso (il disegno di legge AS 1200, in materia di tutela delle vittime della violenza di genere e domestica) predisposto dai ministri Bonafede e Bongiorno e già approvato dall'Aula della Camera, ha bisogno di ulteriori ritocchi.


Il CSM sul ddl Codice Rosso

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Il parere (qui sotto allegato), reso su propria iniziativa e approvato all'unanimità dal CSM, esamina compiutamente le diverse innovazioni introdotte nel sistema sanzionatorio (attraverso l'introduzione di nuovi delitti, l'aggravamento di talune pene edittali e l'estensione delle circostanze aggravanti ai casi in cui fra autore del reato e vittima vi siano rapporti di convivenza o relazioni affettive, vincoli di discendenza, adozione o infine qualora la vittima sia minorenne), finalizzate ad aumentare l'efficacia deterrente delle norme incriminatrici.


Per approfondimenti: Codice Rosso: ok della Camera, ecco cosa prevede


Un Comunicato sul sito del Consiglio ricorda che l'intervento in oggetto riguarda il diritto penale, gli aspetti processuali, l'ordinamento penitenziario e il settore delle misure di prevenzione, muovendo in una duplice prospettiva: inasprire il trattamento sanzionatorio e rafforzare la prevenzione attraverso misure di protezione e obblighi informativi nei confronti della vittima.


Inoltre, sotto il profilo processuale, viene perseguito l'obiettivo di incardinare quanto più celermente possibile il procedimento e di garantire un suo altrettanto rapido sviluppo nelle diverse fasi.

Le modifiche al diritto penale processuale

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Dopo essersi soffermato sulle modifiche al versante del diritto penale sostanziale, il CSM sottolinea anche quelle maggiormente rilevanti sul diverso versante del diritto processuale. Le novelle, che mirano ad assicurare trattazione prioritaria, sin dalla fase delle indagini, ai procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica, hanno introdotto una serrata

tempistica per favorire un'immediata presa in carico del procedimento da parte del P.M. e una rapida azione investigativa. Ciò è avvenuto tramite l'introduzione di una sorta di presunzione assoluta di urgenza.

In pratica, alla polizia giudiziaria è stato imposto l'obbligo di comunicare al P.M., con immediatezza ed anche in forma orale, le notizie di reato aventi ad oggetto i delitti di interesse, nonché di svolgere, senza ritardo, le indagini ad essa delegate; al P.M., invece, è stato fatto obbligo di assumere a sommarie informazioni testimoniali, nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, la persona offesa, ovvero, quando si tratti di persona diversa, il denunciante, il querelante e chi abbia fatto istanza.

È stato altresì previsto un raccordo informativo fra il procedimento penale e quello civile, attraverso la comunicazione al giudice civile che procede su separazione e affidamento dei minori dei provvedimenti adottati in sede penale. Ancora, sono state introdotte norme funzionali a evitare la vittimizzazione secondaria processuale della persona offesa. Infine, è stato ampliato il perimetro applicativo delle misure di prevenzione.

Problematiche e criticità

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Il parere del CSM esprime sostanziale condivisione dell'obiettivo di garantire una tempestiva, completa e approfondita trattazione dei procedimenti, colmando alcuni vuoti di disciplina e rafforzando l'incisività dell'intervento dell'autorità giudiziaria in funzione non solo repressiva ma preventiva. All'uopo, il testo richiama le risoluzioni adottate dal CSM in materia, che incentrano l'attenzione sull'adozione di buone prassi e misure organizzative adeguate a garantire la trattazione prioritaria dei procedimenti.


Tuttavia, il testo non manca di segnalare alcuni aspetti ritenuti problematici, nonché diversi profili di criticità che contraddistinguono la formulazione di talune norme del disegno di legge.

Assunzione a s.i.t. della persona offesa: eccessiva rigidità

Viene ritenuta eccessivamente rigida la soluzione di imporre al P.M. un generale obbligo di assumere a sommarie informazioni la persona offesa nel termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, senza operare alcuna distinzione tra i vari reati, che pur presentano graduazioni di gravità differenziate e senza consentire una valutazione sulla opportunità dell'atto, anche nell'interesse della persona offesa.

Rigidità mitigata, comunque, dall'assenza di sanzioni (nullità o inutilizzabilità dell'atto) in caso di mancato rispetto del termine.

Ancora, si ritiene che la previsione di un obbligo di fatto riduca la discrezionalità del P.M., di fatto impedendogli di scriminare la gravità dei fatti, l'utilità dell'esame e l'effettiva urgenza dell'atto stesso (si pensi ai casi in cui la denuncia querela è sufficientemente esaustiva), con possibili ripercussioni sull'organizzazione del lavoro delle Procure (anche in termini di rispetto del criterio della specializzazione) e sulla vittimizzazione secondaria.

Ancora, l'osservanza di un termine così breve viene ritenuta incompatibile con la possibilità, da parte del P.M., di elaborare una più articolata strategia investigativa e, comunque, di attuarla quando risulti necessaria in vista di un più proficuo esame della persona offesa e di una migliore valutazione di attendibilità delle sue dichiarazioni. Pertanto, il parere auspica che, nel corso dei lavori parlamentari, venga restituito al P.M. un margine di valutazione discrezionale in ordine all'urgenza dell'atto istruttorio.

Raccordo penale/civile: ampliare il novero degli atti da comunicare

Con riguardo al raccordo informativo penale/civile emergono, invece, incompletezze che appaiono meritevoli di segnalazione, potendo determinare difficoltà interpretative e avere negative ricadute applicative

In particolare, la delibera rileva la necessità di ampliare il novero degli atti da comunicare al giudice civile e di definire con maggiore chiarezza i presupposti per la trasmissione, il momento in cui essa deve avvenire e l'organo competente alla stessa (giudice o p.m.).

Oscuramento e blocco immediato dei contenuti lesivi su internet

Ancora, in un'ottica di coerenza del sistema, il CSM ritiene opportuno eliminare talune disomogeneità nel regime processuale valevole per alcuni reati catalogabili come violenza di genere e domestica, in particolare facendo venir meno alcune aporie e differenze.

Infine, il pare si sofferma sul rischio che il contenuto lesivo della condotta si propaghi con virulenza nelle ipotesi in cui il reato sia commesso attraverso strumenti informatici e telematici, irrimediabilmente a partire dalla la prima pubblicazione.

Allo scopo di scongiurare questi effetti, di grave pregiudizio per la vittima, si ritiene opportuno prevedere, anche per questa ipotesi, il blocco immediato dei contenuti lesivi, con oscuramento e rimozione delle immagini diffuse, analogamente a quanto già possibile per il cyberbullismo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 71/2017.

Scarica pdf Parere CSM d.d.l. Codice Rosso

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