Nel provvedimento l'autorità chiarisce che l'uso di social nei messaggi politici deve, in sintesi, rispettare le norme in materia di protezione dei dati

di Gabriella Lax - I messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti dei social network su altre piattaforme di messaggistica dovranno rispettare le norme in materia di protezione dei dati. Questo, in sintesi, il pensiero del Garante privacy nel provvedimento (in allegato) relativo alle prossime elezioni europee considerata l'entrata in vigore, da maggio 2018, del Regolamento europeo sulla privacy.

Garante privacy su elezioni europee: dati utilizzabili e non

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza consenso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono anche essere utilizzati anche altri elenchi e registri pubblici in materia di elettorato passivo e attivo e altre fonti documentali, detenute da soggetti pubblici, accessibili da chiunque. Si possono utilizzare senza previo consenso anche i dati degli aderenti a partiti o movimenti politici o di soggetti che hanno con essi contatti regolari. È invece necessario il consenso informato

per poter utilizzare recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici e quindi per effettuare chiamate o inviare sms e mail. Obbligo di consenso anche per poter trattare i dati reperibili sul web, come, ad esempio: quelli presenti nei profili dei social network e di messaggistica; quelli ricavati da forum e blog; quelli raccolti automaticamente con appositi software (web scraping); le liste di abbonati di un provider; i dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale o associative. Serve il consenso anche per i dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa o nell'ambito della professione sanitaria. Consenso necessario per l'utilizzo dei dati di persone contattate in occasione di singole specifiche iniziative (es. petizioni, proposte di legge, referendum, raccolte di firme) e di quelli di sovventori occasionali.

Chi intende utilizzare, acquisendole da terzi, liste cosiddette "consensate" (dati raccolti previa informativa e consenso), dovrà verificare che siano stati effettivamente rispettati gli adempimenti di legge. Lo stesso vale per i servizi di propaganda elettorale curata da terzi a favore di movimenti, partiti, candidati.

Non potranno essere utilizzati i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l'anagrafe della popolazione residente; gli archivi dello stato civile; le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali; gli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale dei domicili digitali. Non sono utilizzabili i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza come, ad esempio quelli presenti nei documenti pubblicati nell'albo pretorio on line; quelli relativi agli esiti di concorsi; quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti telefonici ed indirizzi mail. Non si possono infine utilizzare dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell'esercizio del loro mandato elettivo o dell'attività istituzionale.

scarica pdf garante-privacy-provvedimento-19-aprile

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: