Compagnie di assicurazione e intermediari dovranno aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e informarne i contraenti

di Lucia Izzo - Arriva anche in ambito assicurativo la risoluzione stragiudiziale delle controversie. La disciplina è il frutto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 68/2018 (qui sotto allegato), pubblicato in G.U. n. 138 (del 16.6.2018) e attuativo della direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa.


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Il provvedimento, in vigore dal 1° luglio 2018, apporta rilevanti modifiche al Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) introducendo novità significative in merito alla disciplina riguardante la distribuzione assicurativa allo scopo di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte proprio dalla direttiva europea IDD.

Distribuzione assicurativa: le nuove regole

In particolare, il provvedimento interviene in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie, organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati e modifica dell'impianto sanzionatorio di imprese e distributori.

Ancora, quanto ai prodotti di investimento assicurativi, il decreto precisa che i poteri di vigilanza e controllo saranno esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze. Interventi sono stati effettuati anche sul TUF al fine di adeguare l'ambito di competenza della Consob in relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d'investimento al fine di renderli coerenti con i criteri di delega.

È difatti previsto che l'IVASS e la Consob si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

Il decreto prevede, infine, un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa, con la previsione sia di sanzioni amministrative pecuniarie anche alle persone fisiche oltreché a quelle giuridiche, sia di altre misure sanzionatorie a carattere non pecuniario, con la creazione di un apparato sanzionatorio assicurativo equilibrato, organico, proporzionale ed incisivo, caratterizzato da adeguata efficacia dissuasiva e deterrenza.

Prestazioni e servizi assicurativi: arriva la conciliazione delle liti

Nel dettaglio, quanto alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, se ne occuperà il nuovo art. 187-ter (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie) aggiunto nel d.lgs. n. 209/2005.


La norma stabilisce che compagnie di assicurazione e gli intermediari assicurativi aderiranno ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.


Sarà un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e su proposta dell'IVASS a determinare i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e i criteri di composizione dell'organo decidente allo scopo di assicurare l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione.

Le procedure, precisa il d.lgs., dovranno in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela.

Assicurazioni: informativa sulla risoluzione stragiudiziale delle liti

Lo stesso decreto, inoltre, chiarisce che gli stessi intermediari assicurativi e compagnie di assicurazione dovranno dare apposita informativa precontrattuale delle procedure che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo, nonché delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter.


L'informativa dovrà essere fornita al contraente prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, ai sensi del novellato articolo 120 del Decreto legislativo n. 209/2005.


Decreto legislativo n. 68/2018

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