Lo prevede la Legge Europea 2017, che detta anche una disciplina transitoria per gli avvocati stabiliti già iscritti nella sezione speciale dell'albo cassazionisti

di Valeria Zeppilli - Gli avvocati stabiliti, per poter patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione (oltre che dinanzi al consiglio di Stato, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette), devono essere necessariamente iscritti in una sezione speciale dell'apposito albo, ferma restando l'intesa con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.

Avvocati stabiliti: requisiti per l'iscrizione

A tal proposito, la recente Legge Europea 2017 (legge numero 167/2017 qui sotto allegata), ha stabilito che per ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del predetto albo, che va richiesta al CNF, l'avvocato stabilito deve dimostrare di aver esercitato la professione di avvocato in uno o più degli Stati membri, tenendo conto anche dell'attività professionale svolta in Italia, per almeno otto anni. Inoltre, egli deve aver frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell'avvocatura.

Disciplina transitoria

La nuova norma è in vigore dal 12 dicembre 2017 e la Legge Europea 2017, nell'introdurla, non ha dimenticato di dettare una disciplina transitoria.

In particolare, si è stabilito che coloro che, al 12 dicembre 2017, erano già iscritti alla sezione speciale dell'albo dei cassazionisti hanno diritto a mantenere l'iscrizione. Ma non solo: anche coloro che, alla data di entrata in vigore della nuova norma, avevano già maturato i requisiti per potersi iscrivere nella predetta sezione speciale secondo la normativa previgente potranno chiedere l'iscrizione sulla base di quest'ultima.

Si precisa che, secondo il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo numero 96/2001 in vigore sino all'11 dicembre 2017, l'avvocato stabilito, per poter patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione, doveva farne domanda al Consiglio nazionale forense dimostrando di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia.

Legge Europea 2017
Valeria Zeppilli

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