di Lucia Izzo - Maggiori tutele per i contribuenti nella fase della riscossione, nonché la risoluzione di dubbi applicativi e contrasti giurisprudenziali in tema di perfezionamento delle notificazioni degli atti della riscossione e accertamento e di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
Lo prevede il ddl n. 4042 (qui sotto allegato) in questi giorni al vaglio della Commissione alla Camera e destinato a modificare il d.P.R. n. 602/1973, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge n. 228/2012, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché a fornire interpretazione autentica in materia di termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti.
Come si legge nella relazione introduttiva, lo scopo è introdurre modifiche per garantire la piena trasparenza dell'operato del concessionario e degli atti posti in essere, in armonia con i princìpi di buona fede e collaborazione sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente.
Contenuto del ruolo: i dati obbligatori
Quanto al contenuto del ruolo, ad esempio, si prevede, a pena di nullità, l'obbligo dell'indicazione analitica di una serie di dati informativi (e analoghe prescrizioni sono sancite anche in merito al contenuto della cartella di pagamento).
Tra questi emergono il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui questo diviene esecutivo, riferimenti all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa.
Per i ruoli straordinari, inoltre, dovranno essere indicati i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione. Ancora, dovrà esservi l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate.
Anche ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento dovrà contenere, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti precedentemente notificati, anche antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione.
Iscrizione a ruolo debiti: addio al limite di 20mila lire
Con una modifica all'art. 12-bis del menzionato d.P.R., il d.d.l. modificherebbe l'attuale e anacronistico limite di valore alla possibilità di iscrivere a ruolo debiti (le vecchie "ventimila lire" valore fermo dal 1973).
Questo verrà sostituito con un valore decisamente più ampio costituito dal triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario.
In tal modo si limita, dunque, il ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo per crediti di modesta entità, indirizzando gli enti creditori verso procedure meno gravose per i contribuenti.
Rateazione: la richiesta non equivarrà a riconoscimento del debito
Con le modifiche all'articolo 19, invece, si mira a favorire il recupero dell'esposizione debitoria dei debitori iscritti a ruolo, evitando l'esecuzione forzata.
La presentazione della richiesta di rateazione, precisa il disegno, non costituirà in nessun caso riconoscimento del debito e dunque sarà consentito accedere al pagamento rateale senza alcuna rinuncia a far valere i propri diritti (ad esempio, l'eventuale prescrizione del credito).
Quanto alla disciplina sull'accesso a un nuovo piano di rateazione in caso di decadenza dalla precedente dilazione, l'attuale condizione (pagamento di tutte le rate già scadute) dovrebbe essere sostituita con il pagamento di solo un terzo delle rate scadute.
Interessi: niente anatocismo per mora e ritardata iscrizione a ruolo
Ancora, il disegno di legge prevede che la misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora non possa essere superiore al tasso di interesse legale annuo.
A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, dovrà essere obbligatoriamente specificata la misura degli interessi applicati e le modalità di calcolo, con divieto di anatocismo.
Sempre in materia di interessi, il d.d.l. prevede l'applicazione del tasso legale annuo (come determinato con decreto del Mef) sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso.
Sospensione della riscossione: termine di 90 giorni e maggiori fattispecie per presentare istanza
Modifiche relative alla legge n. 228/2012, in particolare quanto alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione, vengono introdotte per offrire maggiori tutele al contribuente nei casi di atti e procedure esecutive illegittime poste in essere da Equitalia.
Oltre a ripristinare il termine di 90 giorni per l'accesso alla speciale procedura, maggiori fattispecie consentiranno la presentazione dell'istanza: non solo tutti gli atti posti in essere dall'ente creditore, ma anche tutti i casi di intervenuta prescrizione, decadenza o qualsiasi altra causa di inesigibilità del ruolo, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo.
Il provvedimento che comunica al contribuente l'esito negativo dell'esame dell'istanza, prevede il d.d.l., sarà espressamente impugnabile, attribuendosi in tal modo alla procedura speciale carattere complementare (e non più alternativo) al ricorso all'autorità giudiziaria.
Sempre per evitare che il contribuente debba necessariamente ricorrere all'autorità giudiziaria, il disegno di legge stabilisce l'annullamento di diritto e il discarico automatico dai ruoli delle somme iscritte laddove la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi.
Accertamento e riscossione: risolti i contrasti giurisprudenziali
Per risolvere il contrasto giudiziario sul punto, vengono introdotti dal disegno di legge chiarimenti sulla notificazione degli atti della procedura di accertamento e riscossione.
Quanto alle notifiche relative alle procedure di accertamento e riscossione, nonché cautelari o esecutive, avvenute a mezzo servizio postale o PEC, i termini di decadenza e di prescrizione previsti dovranno riferirsi alla data di effettiva ricezione dell'atto da parte del contribuente e non alla data di consegna al servizio postale o al gestore del servizio di posta elettronica certificata.
Invece, quanto alla prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento non opposte, uniformandosi alla maggioritaria interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il d.d.l. introduce una disposizione di interpretazione autentica precisando che il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi andrebbe equiparato in ogni caso al termine previsto dalla legge per il credito iscritto a ruolo.
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