di Valeria Zeppilli - Con decreto del 17 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 196 del 23 agosto 2017, il Ministero dello sviluppo economico ha compiuto l'aggiornamento annuale degli importi stabiliti per il risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità, che derivano da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti o, in forza di quanto sancito dalla recente Legge Gelli numero 24/2017, anche da responsabilità delle strutture sanitarie o sociosanitarie o di coloro che esercitano le professioni sanitarie.
I risarcimenti tornano a crescere
La novità di quest'anno è che, dopo due anni di decrescita, gli importi del risarcimento sono aumentati, in conseguenza dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo. Ad aprile 2017 (che è il mese preso come riferimento), questi ultimi infatti hanno registrato una crescita rispetto ad aprile 2016 dell'1,7%.
Di conseguenza, il valore economico del punto base (1%) dei postumi permanenti di danno biologico passa dai 790,35 euro del 2015 agli 803,79 euro del 2017; il valore economico giornaliero dell'invalidità temporanea assoluta, invece, è passato dai 46,10 euro del 2016 ai 46,88 euro del 2017.
La tabella di Milano resta ferma
La tabella del Tribunale di Milano per le micropermanenti, invece, nonostante ciò non ha subito alcuna modifica e, almeno sino a fine anno, rimarrà invariata.
Tuttavia, gli importi sono comunque maggiori rispetto a quelli del decreto ministeriale, in quanto, sebbene sia fermo dal 2014, il valore economico del punto base dei postumi permanenti è pari a 1.460,00 euro.
L'articolo 139 c.d.a. e la legge sulla concorrenza
Il decreto ministeriale 2017, grazie soprattutto alla sua pubblicazione differita in Gazzetta Ufficiale, permette di superare una svista nella quale è incorso il legislatore nella recente legge annuale sulla concorrenza e sul mercato che, tra le altre cose, ha riscritto l'articolo 139 del codice delle assicurazioni.
Nel ridisegnare tale norma, infatti, la legge numero 124/2017 ha inserito al primo comma un valore del danno biologico da postumi permanenti pari a 795,91 euro e un valore per singolo giorno di invalidità temporanea assoluta pari a 39,37 euro. In pratica, non si è tenuto in alcun conto degli ultimi aggiornamenti Istat.
Fortunatamente, però, il decreto del Ministero dello sviluppo economico è stato pubblicato, come visto, nella Gazzetta del 23 agosto, mentre la legge sulla concorrenza è andata in GU il 14 di agosto, con conseguente superamento dei valori inseriti nel nuovo primo comma dell'articolo 139 e validità di quelli aggiornati dal decreto ministeriale. Del resto, la norma contiene anche ora il rinvio all'aggiornamento annuale da parte del Mise, che quindi continua ad essere pienamente efficace.
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