- Dott. Emanuele Mascolo - " Gli elementi richiesti non costituiscono, infatti, una mera integrazione di quelli che il Comune aveva già trasmesso, ma sono riconducibili al contenuto della documentazione tecnica minima come definita dal citato DPCM (che comprende, tra l'altro, la descrizione dell'intervento e della caratteristiche dell'opera, l'analisi dello stato attuale, la rappresentazione fotografica anche del contesto paesaggistico, la rappresentazione degli skylines e dei prospetti anche degli edifici contermini, la descrizione puntuale dell'area di intervento con indicazione e analisi dei livelli di tutela ivi operanti, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale), tutti elementi non contenuti, o non sufficientemente dettagliati, nella relazione trasmessa alla Soprintendenza e negli allegati ad essa." E' quanto ha stabilito il Consiglio Di stato con la sentenza n. 1314 dl 17.03.2014

I giudici di Palazzo Spada  si  sono occupati del ricorso proposto contro una Sentenza del Tar Campania Napoli.

Innanzi al Tar, aveva proposto ricorso un'agenzia immobiliare, avverso un provvedimento della Soprindentenza di un Comune in relazione alla realizzazione di un complesso immobiliare. 

Il Tar accertò che, il temine di sessanta giorni previsto per la conclusione del subprocedimento presso la Soprintendenza, a partire dal giorno in cui l'autorizzazione comunale era pervenuta all'Amministrazione, è decorso prima ancora della richiesta di integrazione documentale.

In ogni caso tale richiesta, anche ove fosse stata tempestivamente inoltrata, avrebbe avuto l'effetto di sospendere, e non di interrompere, il decorso del predetto termine.

Il Consiglio di Stato, adito, con la Sentenza in commento ha accolto il ricorso, chiarendo che, " il temine legislativamente previsto per l'esercizio del potere della Soprintendenza decorre dal momento in cui, con la completa ricezione della necessaria documentazione, essa è in grado di esperire una esaustiva valutazione: di conseguenza, la richiesta di integrazione documentale ha per effetto l'interruzione del decorso del termine, che riprende ex novo una volta acquisiti gli elementi integrativi di giudizio necessari per il corretto esercizio del potere, sulla base di una compiuta istruttoria," e ciò in continuità con l'orientamento precedente della Giurisprudenza Amministrativa: ( CDS, sez. VI, 31 maggio 2013, n. 2997 e 3 settembre 2013, n. 4387)

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