Luisa Foti |

Cassazione: madre costringe bambina a tagliarsi i capelli? È abuso dei mezzi di correzione.

Integra reato il comportamento della madre che impone alla figlia minore di età il taglio dei capelli. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11251/2011, emessa in particolare dalla sesta sezione penale, tale comportamento integrerebbe il delitto di abuso dei mezzi correzione e di disciplina di cui all'art. 571 c.p. Dalla vicenda processuale, emerge che fu proprio la madre che, con una forbice da cucina, impose alla figlia il taglio radicale dei capelli. In seguito alla doppia condanna subita dalla donna, questa proponeva ricorso in cassazione eccependo che l'imposizione del taglio dei capelli non potesse integrare il reato contestato in quanto si era trattato di un episodio isolato privo del requisito dell'abitualità. Rigettando il ricorso della donna, la Corte ha invece condannato la madre della piccola spiegando che il comportamento assunto dalla donna, al di là del luogo di provenienza e dall'ambito culturale della genitrice, rappresenta un vero e proprio abuso dei mezzi di correzione finalizzato ad affermare la propria autorità sulla bambina.

Altre informazioni su questa sentenza

La Suprema Corte ha anche chiarito che "la Direttiva, mentre non si occupa dello straniero allontanato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, persegue un risultato di tutela del migrante 'economico' irregolare prescrivendo il ricorso prioritario al suo rimpatrio volontario e autorizzando misure restrittive, entro rigorosi limiti temporali e modali, solo in caso di mancanza di sua cooperazione e di effettiva necessita' ai fini del rimpatrio". Ai fini dell'eventuale disapplicazione della norma, la Cassazione evidenzia la "necessita' che vengano precisati l'ambito effettivo e l'ampiezza di tale tutela". La Cassazione rileva ancora che se si arrivasse ad una interpretazione del risultato voluto dalla Direttiva "nel senso che essa intende escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', nella sostanza collegate solamente alla sua mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, l'intervento legislativo in questione sarebbe collidente con i principi della direttiva e, compromettendone gravemente il risultato, non potrebbe dare causa a condanne". La Suprema Corte avverte che, se cosi' fosse, "lo Stato avrebbe violato l'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano diritti la cui tutela costituisce il risultato prescrittivo della Direttiva". La Procura della Cassazione aveva chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata "perche' il fatto non sussiste", sulla base del fatto che la norma incriminatrice, a suo dire, e' "in contrasto con la Direttiva europea".


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