Luisa Foti |

Cassazione: cronica insufficienza di Cie sul territorio italiano

Palazzaccio rinvia a Corte Lussemburgo decisione su inottemperanza a ordine allontanamento
I Cie, centri di identificazione ed espulsione, registrano una “cronica insufficienza”. Lo fa sapere la Cassazione attraverso un rinvio alla Corte di giustizia europea affinchè si pronunci sull'inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento dal nostro paese. Nel rinviare la questione il Palazzaccio chiede la procedura d'urgenza in quanto le questioni sottoposte alla Corte di Lussemburgo riguardano la cronica insufficienza sul territorio nazionale di centri di identificazione ed espulsione. Tale situazione, si legge dalla ordinanza della Cassazione finisce “per aggravare ulteriormente le mancanze di certezze e garanzie per la posizione specifica dell'imputato”. Secondo la ricostruzione della vicenda, la Corte ha richiesto l'intervento della Corte di giustizia europea in seguito ad un procedimento a carico di un immigrato, arrestato perché non aveva ottemperato all'ordine del giudice di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale. Ma l'immigrato non aveva più volte ottemperato all'ordine di allontanamento: per questo motivo la Corte di Appello di Torino lo condannava a otto mesi di reclusione. Investita della questione, in seguito alla proposizione del ricorso da parte dell'immigrato, la Corte ha rinviato al questione alla Corte di Lussemburgo, precisando che la condanna dell'immigrato “potrebbe essere annullata soltanto se si ritenesse che le disposizioni del diritto interno, regolanti l'espulsione mediante intimazione e le conseguenze collegate alla condotta di inottemperanza a detta intimazione, sono incompatibili con il diritto dell'Unione europea, in particolare con la Direttiva 2008/115 CE”.

Altre informazioni sull'argomento

Inoltre la Suprema Corte chiarisce che "la Direttiva, mentre non si occupa dello straniero allontanato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, persegue un risultato di tutela del migrante 'economico' irregolare prescrivendo il ricorso prioritario al suo rimpatrio volontario e autorizzando misure restrittive, entro rigorosi limiti temporali e modali, solo in caso di mancanza di sua cooperazione e di effettiva necessita' ai fini del rimpatrio". Ai fini dell'eventuale disapplicazione della norma, la Cassazione evidenzia la "necessita' che vengano precisati l'ambito effettivo e l'ampiezza di tale tutela". La Cassazione fa anche rilevare che se si arrivasse ad una interpretazione del risultato voluto dalla Direttiva "nel senso che essa intende escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', nella sostanza collegate solamente alla sua mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, l'intervento legislativo in questione sarebbe collidente con i principi della direttiva e, compromettendone gravemente il risultato, non potrebbe dare causa a condanne". La Suprema Corte avverte che, se cosi' fosse, "lo Stato avrebbe violato l'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano diritti la cui tutela costituisce il risultato prescrittivo della Direttiva". La Procura della Cassazione aveva chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata "perche' il fatto non sussiste", sulla base del fatto che la norma incriminatrice, a suo dire, e' "in contrasto con la Direttiva europea".


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