Spettano al giudice ordinario le controversie relative all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi discriminatori. Investita della questione in seguito alla proposizione del regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite di Piazza Cavour, con l'ordinanza n. 3670 depositata il 15 febbraio 2011, ha stabilito che, trattandosi di diritti soggettivi assoluti (come emerge limpidamente dal quadro costituzionale e sovranazionale di riferimento), i provvedimenti di natura discriminatoria delle Pubbliche amministrazioni devono ritenersi emessi in carenza di potere in assoluto: pertanto tale circostanza giustificherebbe il ricorso al giudice ordinario. La questione sottoposta alla Suprema Corte si riferisce al ricorso di due immigrati e una nota associazione che avevano impugnato una delibera del Comune di Brescia discriminatoria perchè in quanto assoggettava la concessione del cd. “bonus bebè”, alla cittadinanza italiana, restringendo la concessione di tale beneficio ai cittadini stranieri.
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