"Un comportamento, per quanto grave, se avente carattere episodico e se riconducibile ad un dipendente che mai aveva dato luogo a censure comportamentali, non può dar luogo ad un giudizio di 'particolare gravità'." E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3042 dell'8 febbraio 2011, ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro. Il caso preso in esame dalla Suprema Corte vede protagonista una lavoratrice licenziata per rientro non autorizzato in periodo di congedo, pronunzia di espressioni offensive nei confronti di un superiore e ricostruzione non veritiera dei fatti in sede di audizione e di deduzioni scritte. Nei primi due gradi di giudizio il Giudice del Lavoro prima, e la Corte d'Appello poi, riconoscevano l'illegittimità del licenziamento
irrogato alla lavoratrice disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno, sulla base della non sussistenza della "particolare gravità" degli addebiti atteso che per l'episodicità dei comportamenti non poteva riscontrarsi tale connotazione. I Giudici di legittimità hanno confermato le precedenti pronunce precisando come la valutazione di merito, in quanto motivata e congruamente articolata, non è censurabile in sede di legittimità.

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