La libertà economica non può essere limitata per ragioni fiscali. Con la sentenza n. 1372 del 21 gennaio 2011 la Corte di cassazione, sezione tributaria, ha emesso una importantissima sentenza in tema di abuso del diritto e della relazione di questo principio generale dell'ordinamento con un altrettanto principio ispiratore della costituzione, la libertà economica. Diversamente dalle recenti sentenze del Palazzaccio finalizzate a condannare la pratica dell'abuso del diritto, nelle dieci pagine di motivazione, la Corte, citando anche riferimenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea, ha cambiato orientamento in proposito: hanno infatti spiegato i giudici di legittimità che “in tema di abuso del diritto si tratta di verificare se l'operazione rientra in una normale logica di mercato e il carattere abusivo deve essere escluso per la compresenza, non marginale, di ragioni extra fiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione ma possono essere anche di natura meramente organizzativa, e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell' impresa. Tale è la regola emergente dal sistema sul modello comunitario che prende in considerazione soltanto il contenuto oggettivo dell'operazione a differenza di altri ordinamenti”. La Corte ha poi aggiunto che “proprio la recente riforma U.S.A. già richiamata prevede che, per essere riconosciuta dal fisco, un'operazione deve avere, non solo, “sostanza economica”, ma anche “un fine di profitto (a business purpose)”. Vi è da considerare, d'altra parte, che l'esercizio di libertà e di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dal trattato sull'Unione Europea, non può essere limitato per ragioni fiscali. IN particolare, il diritto di stabilimento (la cui fonte, all'epoca dei fatti, era l'art. 43 del Trattato CE), comporta, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte comunitaria a partire dalla sentenza Avoir Fiscal (causa 270/83 Commissione c. Francia) una libertà di scelta delle forme societarie, sia pure dettata da ragioni esclusivamente fiscali. Nella sentenza 9 marzo 1999, in casua C – 212/97, Centros, LA corte di Giustizia è giunta a negare il carattere abusivo la collocazione della sede di una società in uno Stato esclusivamente perché ivi è prevista una regolamentazione giuridica più favorevole, anche se non viene svolta alcuna attività d'impresa”. La Corte ha quindi concluso precisando che in sostanza “l sindacato dell'amministrazione finanziaria non può spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili (e cioè una fusione) solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale. In particolare, non può essere considerata abusiva la scelta di mantenere in piedi un distinto soggetto giuridico, invece di dar luogo alla creazione di un unico soggetto, in quanto, tale scelta non appare artificiosa, né come tale poteva considerarsi soltanto perché comportava un maggior risparmio fiscale”.
La sentenza n. 1372 del 21 gennaio 2011 della Corte di cassazione
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