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Il fatto
Con ricorso notificato il 31 luglio 2008
all'AGENZIA delle ENTRATE nonchè (con plico postale spedito il 4 agosto 2008 e
ricevuto) il 7 agosto 2008 all'Ufficio di (OMISSIS) della stessa Agenzia
(ricorso depositato il 27 agosto 2008), l'xxxxxx "xxxx" xxxx x xxxx s.s., P.G. e
R.S. (soci della stessa) - premesso che: (1) con distinti "avvisi" (che
"recepivano" le "conclusioni raggiunte dalla Guardia di Finanza...
all'esito
dell'esame della documentazione bancaria riferita a conti correnti riconducibili
alla xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx") l'Ufficio, "senza effettuare alcun
supplemento di attività istruttoria" ed "ignorando le dichiarazioni rese" da
esso G. e "dai suoi familiari", aveva accertato, per gli anni 2000 e 2001, un
"maggior reddito" di "impresa" ("D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1") a
carico della società e di "partecipazione" ("D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5")
per essi soci;
(2) "la Guardia di Finanza aveva precisato" che "l'attività di
verifica" era scaturita "nell'ambito di specifiche indagini di P.G. e P.T. nel
settore della illecita commercializzazione del c.d. latte in nero... da cui era
emerso che alcune persone, tra cui... B. B. avevano emesso numerosi assegni
bancari/circolari a favore di soggetti che hanno ceduto latte in nero"; (3) le
riprese fiscali afferivano ad assegni emessi da detto B. ("da tempo amico di
famiglia") "a titolo di prestito personale" nonchè da quelli rilasciati in
favore dello stesso "a parziale restituzione di quei prestiti" -, in forza di
quattro motivi, chiedevano di cassare la sentenza n. 26/66/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 27 marzo 2008) che aveva
accolto l'appello dell'Ufficio avverso la decisione (153/02/07) della
Commissione Tributaria Provinciale di Brescia la quale aveva recepito il loro
ricorso affermando che "gli avvisi... impugnati... basavano il proprio
presupposto su circostanze non provate".
Nel controricorso notificato il 2
ottobre 2008 (depositato il 16 ottobre 2008), l'Agenzia delle Entrate instava
per il rigetto del gravame.
Il 4 marzo 2010 i ricorrenti depositavano memoria
ex art. 378 c.p.c..
L'Ufficio locale dell'Agenzia non svolgeva attività
difensiva.
La motivazione 1. Con la sentenza gravata la
Commissione Tributaria Regionale - esposto che "gli accertamenti bancari
effettuati... evidenziavano che nel periodo 1 gennaio 1997 - 31 marzo 2001
soggetti riconducibili alla xxxxxx xxxx" ("precisamente... P.G., Pa.
G.
(padre...), C.A. (madre...) e R. S.") "avevano incassato e versato su conti
correnti riconducibili alla medesima società numerosi assegni emessi e/o
negoziati dai soggetti indagati" -, assunto che "l'indagine bancaria,
nell'ambito degli strumenti accertativi concessi... agli Uffici, è finalizzata
all'individuazione di flussi finanziari... in virtù della presunzione legale
iuris tantum posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2... e
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2", ha accolto l'appello
dell'Ufficio testualmente osservando:
"risulta... dalla espletata istruttoria
che i contribuenti, che ne avevano l'onere" (avendo "la presunzione legale iuris
tantum" detta "assorbito l'onere probatorio spettante all'Ufficio") "non hanno
fornito idonea e congrua prova che i movimenti bancari sono relativi ad
operazioni dei (sic) quali si è tenuto conto per la determinazione del reddito
soggetto ad imposta o che sono fiscalmente irrilevanti".
2. La società ed i
due soci censurano tale decisione con quattro motivi.
A. Con il primo i
ricorrenti - assunto emergere "dagli, atti", "in maniera incontrovertibile", che
essi, "da un lato" hanno incassato ("girandoli sui conti") "numerosi assegni...
emessi o negoziati dal... B." e, "dall'altro", che, "nel frattempo", hanno
emesso, "addebitandoli sui medesimi conti correnti", "altrettanti numerosi
assegni bancari a favore dello stesso B." ("che poi li ha incassati sui suoi
conti personali") - denunziano "violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,
comma 1, lett. d), e art. 32, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2,
degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 53 Cost." adducendo che "una volta
acquisiti i dati bancari, gli accerta tori avrebbero dovuto elaborare le
risultanze contabili, certamente applicando i criteri posti dall'art. 32 (e dal
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51), ma tenendo in seria considerazione i
chiarimenti (e le riconciliazioni) fornite dai contribuenti, in sede di
contraddittorio" atteso che "il valore presuntivo assegnato dall'art. 32 alle
risultanze dei conti è stato ... ritenuto legittimo dalla Corte
Costituzionale... in quanto lo schema legislativo ammette la prova contraria":
"la presunzione di imponibilità delle operazioni... risultanti dai conti",
quindi, "opera solo se il contribuente non sia in grado di giustificare, in
alcun modo, quelle movimentazioni".
Secondo i contribuenti "i dati bancari (i
numeri, in particolare, di cui erano protagonisti le medesime persone:... da un
lato (essi) ricorrenti e dall'altro... sempre ed unicamente il... B.) non
evidenziavano ex se operazioni commerciali, rilevanti agli effetti fiscali e
comunque correlate a fatti di gestione" per cui "la semplicistica conclusione
raggiunta dal Fisco ed avallata dai giudici di appello... era smentita, sul
piano logico, dalle risultanze dei conti esaminati" essendo "evidente che i
rilievi per presunte vendite in evasione d'imposta, basati su un esame parziale
dei movimenti di capitale..., rilevati presso banche, possono essere sostenuti
dal Fisco nei soli limiti in cui siano sorretti... da elementi ulteriori, dotati
delle caratteristiche della gravità, precisione e concordanza": in particolare,
"a rendere grave, preciso e concordante" l'"elemento presuntivo" del "ricavo
derivante dalla commercializzazione del latte... manca la controprova
dell'esistenza di tale altra attività" non essendovi "nessun elemento, nemmeno
indiziario,... che consenta di collegare (essi) ricorrenti al settore del latte
e tanto meno a quello del latte in nero per evitare lo splafonamento".
La
doglianza si conclude con il seguente "quesito di diritto":
"se la
Commissione Tributaria Regionale, una volta accertato che il contribuente ha
versato sui suoi conti correnti assegni bancari tutti provenienti da un medesimo
soggetto, sia incorsa in erronea applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art.
32, comma 1, n. 2, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, in combinato disposto con il
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, laddove - eccepita e dimostrata dal
contribuente la circostanza che a favore di tale medesimo soggetto erano stati
emessi, nello stesso arco temporale, altrettanti numerosi assegni (risultati
addebitati su quei medesimi conti correnti), per di più per un totale superiore
rispetto alla sommatoria degli assegni ricevuti ha ritenuto assolto l'onere
probatorio spettante all'Ufficio... di dimostrare da un lato la natura di ricavo
delle sole movimentazioni bancarie attive (versamenti) registrate sui conti,
astraendole dalle strettamente correlate (per tempi e soggetti) movimentazioni
passive (prelevamenti), dall'altro lato la loro riconducibilità ex se ad
operazioni genericamente commerciali, non importa se differenti rispetto a
quelle svolte dal contribuente, perchè assorbito dalla presunzione legale iuris
tantum da quelle disposizioni normative introdotte".
B. Con il secondo motivo
di ricorso i contribuenti - esposto che "le risultanze (complessive) degli
accertamenti bancari avevano fatto emergere una sostanziale corrispondenza tra
le entrate e le uscite dei conti correnti,.. nella direzione del... B."
denunziano "insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi" ("anche
come omessa valutazione di documenti agli atti") adducendo:
- "il giudice di
appello... non da alcuna giustificazione del perchè ha negato... che sia stata
data la prova, da parte (di essi) contribuenti, dell'irrilevanza fiscale delle
contestate operazioni";
- "se le parti avevano in corso rapporti commerciali
e essa società conseguiva ricavi a fronte della commercializzazione del latte,
non si capisce a che titolo erogasse poi somme sostanzialmente di importo totale
equivalenti a quelle ricevute dal B.";
- per "il nostro sistema tributario.,.
non ogni entrata costituisce reddito tassabile, ma solo quelle elencate al
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6" e "la prova della natura reddituale di ogni
entrata... va posta in capo all'ufficio".
I ricorrenti aggiungono che "i
giudici di appello non hanno...
valutato" le "dichiarazioni di parte"
("pacificamente ammesse secondo... Cass. n. 9958, 12 aprile 2008") ed
espongono:
- "chiamati a rendere sommarie informazioni testimoniali (SIT), ai
sensi dell'art. 351 c.p.p.,... tutti i soggetti interessati dalla movimentazioni
bancarie, ..., sotto il vincolo del giuramento, hanno confermato che quegli
assegni bancari o circolari erano stati ricevuti... dal B...., mediatore nel
settore agricolo e in più amico di famiglia, a titolo di prestito personale":
"nei documenti agli atti", inoltre, esso P.G. "ha spiegato che provvedeva
gradualmente e temporaneamente alla restituzione delle somme... prestate e che
questa situazione è andata avanti per circa sette anni";
- "hanno provato con
documenti che la società" (la qua) e "negli anni di cui è causa aveva in corso
anche investimenti":
"ristrutturazione di un immobile da adibire in parte a
capannone agricolo in parte a ristorante"; "hanno prodotto alcuni contratti di
mutuo ipotecario fondiario... per un totale di L. 1.183.370,00, il primo dei
quali datato (OMISSIS), gli altri hanno tutti data successiva") "aveva dovuto
ricorrere necessariamente in quegli anni a tale forma di finanziamento atipico
dal momento che..., a quel tempo, non godeva di un adeguato merito
creditizio".
I ricorrenti aggiungono che "i giudici di appello non potevano
esimersi dal valutare", "nel quadro indiziario complessivo", i "numerosi indizi"
dati dall'"oggettività delle restituzioni operate a favore del B. risultanti dai
conti correnti", dal "ruolo di mediatore nel settore agricolo" (svolto dallo
stesso B.), dal "settore di attività in cui operava (essa) società" nonchè dal
"mancato collegamento (di essa) società col mondo delle quote latte e, quindi,
ritenere la più probabile esistenza di un rapporto di finanziamento (fiscalmente
irrilevante, anche ai fini IVA) tra i soggetti in questione".
I contribuenti
sostengono, pertanto, che "il mancato puntuale esame delle prove... riassunte
e... l'assoluta mancanza di considerazione in ordine alla loro irrilevanza
ovvero alla loro inidoneità probatoria (soltanto dichiarata) vizia la sentenza
di appello".
C. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano "omessa
motivazione su fatti controversi e decisivi" adducendo che, "anche a voler
seguire il ragionamento dell'Ufficio... circa la natura commerciale delle
operazioni (di commercializzazione di latte in nero) intercorse" con il B.,
"l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto consentire la piena deduzione dai
ricavi accertati (sulla base dell'equivalenza: incassi uguale ricavi) di tutti i
costi sostenuti... a fronte di quelle operazioni (ossia i pagamenti effettuati a
favore del.... B.)".
Per i contribuenti:
- "i giudici di appello
ignorano... l'ormai datata presa di posizione della Corte Costituzionale (...
sentenza n. 225/2005) la quale ha ritenuto che nello schema delle presunzioni
espresso dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 si debba contrastare
l'equiparazione ricavi presunti uguale reddito imponibile atteso che oggetto
della pretesa... erariale devono sempre essere fatti o entità effettivamente
espressivi della forza economica del soggetto passivo" ("conformità della
tassazione alla capacità contributiva dei consociati");
- "lo stesso Ufficio
aveva esplicitamente qualificato come costi (d'acquisto) i pagamenti effettuati
a favore del B." allorchè, "ai fini IVA", "ha considerato quei pagamenti importi
non autofatturati" da essa società.
D. Con il quarto (ed ultimo) motivo di
ricorso la società ed i soci denunziano "violazione o falsa applicazione
dell'art. 112 c.p.c." ("omessa pronuncia") sul "capo di domanda" con cui
assumono aver dedotto che "l'accertamento induttivo riguarda... solo i soggetti
obbligati alla tenuta delle scritture contabili" e non pure "i soggetti titolari
di reddito agrario, il quale è determinato mediante tariffe d'estimo (D.P.R. n.
917 del 1986, art. 31)".
I ricorrenti, quindi, chiedono ("quesito di
diritto");
"se sia incorso nel vizio di omessa pronuncia su un capo di
domanda, in violazione dell'art. 112 c.p.c., la sentenza... che abbia affermato
la legittimità dell'accertamento analitica-contabile, D.P.R. n. 600 del 1973, ex
art. 39, comma 1, lett. d), operato dall'ufficio nei confronti di una società
attiva nel settore dell'agricoltura, senza pronunciarsi sul capo di domanda con
cui era stata dedotta, in via pregiudiziale, l'insussistenza dei presupposti per
procedere alla ricostruzione dei ricavi con tale metodologia di accertamento, in
assenza di prove, da fornirsi a cura dell'ufficio, circa la natura di reddito
d'impresa degli asseriti maggiori redditi desunti dai dati bancari riferibili al
contribuente".
3. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.
A. In
via preliminare va evidenziato che al ricorso in esame - in quanto con esso
viene impugnata una sentenza depositata il 27 marzo 2008, quindi prima del. 4
luglio 2009, giorno di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47
che, con la lett. d) del suo comma 1, la ha espressamente "abrogata" - si
applica, oltre quella contenuta nell'art. 369 c.p.c., anche la disposizione
dettata dall'art. 366 bis c.p.c..
A.2. Per quest' ultima, come noto:
(1)
"nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione
di ciascun motivo" del detto ricorso "si deve concludere, a pena di
inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto" mentre:
(2)
"nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun
motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero te ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".
A.1.1. Secondo la
prima parte della norma ("casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e
4"), "affinchè il quesito di diritto" dalla stessa previsto "... abbia i
requisiti idonei ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è
necessario che siano enunciati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la
sentenza impugnata, richiamando le relative argomentazioni, e sia prospettata la
diversa regula iuris da applicare alla fattispecie, di cui si chiede
l'enunciazione (a questa) Corte" (Cass., un., 2 dicembre 2008 n. 28547, che
richiama "Cass. S.U. 14.2.2008, n. 3519"): un "motivo" di ricorso per
cassazione, quindi, è "inammissibile" ogni volta che l'afferente "quesito di
diritto... si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto
che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla
riconducibilità alla fattispecie, mm consente di dare alcuna risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dal ricorrente";
"il quesito", peraltro
(Cass., un., 11 marzo 2008 n. 6420), non può "essere desunto o integrato dal
motivo" essendo (Cass., un., 5 febbraio 2008 n. 2658) "la norma...finalizzata a
porre (questo) giudice della legittimità in condizione di comprendere, in base
alla sola sua lettura, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e
di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris".
Parimenti
"inammissibile (vedi Cass. ord. n. 19769/2008)" per la disposizione in esame è
(Cass., un., 24 marzo 2009 n. 7032) "il ricorso contenente un quesito di diritto
che si limiti a chiedere (a questa) S.C., puramente e semplicemente di
accertare... se vi sia stata o meno la violazione di una determinata
disposizione di legge".
In sintesi (Cass., un., 24 dicembre 2009 n. 27368)
"ciascun motivo di ricorso" deve "consentire l'individuazione del principio di
diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato
e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata
applicazione ad opera (di questa Corte...) possa condurre ad una decisione di
segno inverso": "ove tate articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il
quesito si risolverebbe in un'astratta petizione di principio, inidonea sia ad
evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede
venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio
ad opera della Corte, in funzione nomofilattica".
A.1.2. Per la seconda parte
del medesimo art. 366 bis c.p.c., poi (Cass., un., 30 luglio 2008 n. 20603 e 1
ottobre 2007 n. 20603), ogni "censura" fondata su di un "caso previsto dall'art.
360, comma 1, n. 5" deve contenere "un momento di sintesi (omologo del quesito
di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della
sua ammissibilità (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603)".
A.2. A mente
dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.
40, art. 7, a far data dal 2 marzo 2006), inoltre, "insieme col ricorso debbono
essere depositati,... a pena d'improcedibilità...4) gli atti processuali, i
documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda": per
tale norma, quindi, gli atti processuali ritenuti necessari devono essere
specificamente e nominativamente depositati (insieme con il ricorso per
cassazione e nello stesso termine) anche (Cass., trib., 12 gennaio 2010 n. 303)
in caso di denuncia di "error in procedendo" in quanto la norma non distingue
tra i vari tipi di censura proposta;
conseguentemente (Cass., un., 14 ottobre
2009 n. 21747, per la quale è necessario "a tal fine un atto specifico di
deposito... non potendo bastare la mera allegazione dell'intero fascicolo di
parte del giudizio di merito") non soddisfa detti requisiti nemmeno la mera,
generica ed omnicomprensiva indicazione, nel ricorso per cassazione, di
produzione degli atti dei gradi di merito.
B. Il ricorso per cassazione - in
ragione del principio, desumibile dall'art. 366 c.p.c., detto di autosufficienza
-, ancora, deve contenere in sè (Cass.: trib., 26 giugno 2009 n. 15138; 3^(5e), 24
maggio 2006 n. 12362; 2^(5e), 4 aprile 2006 n. 7825; 3^(5e), 20 gennaio 2006 n. 1113;
id., 1^(5e), 21 ottobre 2005 n. 20454), a espressa "pena di inammissibilità", tutti
gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la
cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere a questa Corte la
valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio o
di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o ad atti
attinenti al pregresso giudizio di merito.
Il vizio di "violazione e falsa
applicazione di norme di diritto" (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), di poi,
consiste (Cass.: 3^(5e), 17 luglio 2009 n. 16739; 3^(5e), 13 maggio 2009 n. 11097; 3^(5e), 5
giugno 2007 n. 13066; trib., 10 febbraio 2006 n. 2935; trib., 20 gennaio 2006 n.
1127; trib., 9 novembre 2005 n. 21767; trib., 1^(5e), 11 agosto 2004 n. 15499) nella
deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,
della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di
assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata a questa Corte dal
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65) mentre l'allegazione di un'erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è
esterna all'esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica
valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di
legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra
l'una e l'altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa
dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea
applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto
che solo quest' ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa.
Detto vizio, giusta il disposto di cui
all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità
(Cass., 2^(5e), 12 febbraio 2004 n. 2707; id., 2^(5e), 26 gennaio 2004 n. 1317), dedotto
mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella
sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme
regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando
altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
Il
vizio di omessa o di insufficiente motivazione (denunciabile con il ricorso per
cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5), poi, sussiste soltanto quando
nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia
riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto
alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria
motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione
risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non
consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del
procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata (Cass.,
lav., 12 agosto 2004 n. 15693; id., lav., 9 agosto 2004 n. 15355).
Questi
vizi motivazionali, comunque, non possono consistere nella difformità
dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto
a quello preteso dalla parte perchè spetta solo a detto giudice (1) individuare
le fonti del proprio convincimento, (2) valutare le prove, (3) controllarne
l'attendibilità e la concludenza, (4) scegliere tra le risultanze istruttorie
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (5) dare prevalenza
all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie)
tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore
legale.
Il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l'omessa o
insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea
valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere (Cass.: un., 5 giugno
2008 n. 14824; 3^(5e), 29 marzo 2007 n. 7767; 3^(5e), 28 giugno 2006 n. 14973), sempre
in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366
c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o
mal valutate, nonchè di indicare) e ragioni del carattere decisivo delle stesse
atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo
al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze
processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l'efficacia
probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratìo
decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass.: 3^(5e), 22 febbraio 2010 n. 4205;
2^(5e), 17 febbraio 2004 n. 3004).
C. Nel caso, gli stessi ricorrenti ricordano
che la complessiva pretesa fiscale scaturisce dall'"esame della documentazione
bancaria riferita a conti correnti riconducibili alla xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x
xxxx".
In siffatta fattispecie, come ripetutamente affermato da questa
sezione (sentenza 28 marzo 2008 n. 8041 e le altre in appresso richiamate, tra
le tante), si verifica una inversione dell'onere della prova perchè "in presenza
di accertamenti bancari", ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
(per l'IVA) e/o del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (per l'imposta sul
reddito), è "onere del contribuente dimostrare che i proventi" desumibili dalla
movimentazione bancaria non debbono essere "recuperati a tassazione" o perchè
egli ne ha già "tenuto conto nelle dichiarazioni" o perchè ("Cass. 9573/2007,
1739/07, 28324/07") "non sono fiscalmente rilevanti" in quanto "non si
riferiscono ad operazioni imponibili".
"Nei casi previsti" dalle norme
richiamate, inoltre (Cass., trib., 20 giugno 2008 n. 16837), "l'onere
dell'amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto, per volontà di
legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari" per cui
"resta... a carico del contribuente l'onere di provare il contrario,
realizzandosi così la cennata ipotesi d'inversione (Cass. nn. 14018/2007,
2450/2007, 19920/2006, 3115/2006, 28342/2005)" in quanto (Cass., trib., 14
novembre 2003 n. 17243; id., trib., 16 aprile 2003 n. 6073; id., trib. 1 aprile
2003 n. 4987) "la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari od
operazioni imponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevante
probabilità (id quod plerumque accidit) che il contribuente si avvalga di tutti
i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti
all'esercizio dell'attività".
Da tanto discende che, diversamente da quanto
ritenuto dai ricorrenti, nella specifica fattispecie l'amministrazione
finanziaria non deve effettuare "nessun supplemento di istruttoria", nè è tenuta
ad "elaborare le risultanze contabili" dei conti bancari del contribuente nè,
ancora, deve offrire (neanche al giudice, in sede di giudizio) "elementi
ulteriori" di prova, quand'anche indiziari.
La "presunzione" legale di
"riferibilità dei movimenti bancari od operazioni imponibili", inoltre, porta in
sè la qualificazione (anche questa presunta iuris tantum) certamente reddituale
di quei "movimenti" avendo il legislatore posto a carico del contribuente la
prova (oltre che della loro considerazione "nelle dichiarazioni") della
eventuale irrilevanza fiscale degli stessi.
Dai richiamati principi
discendono evidenti, da un lato, la correttezza giuridica dell'affermazione del
giudice di appello secondo cui nel caso si è in presenza di una "presunzione
legale iuris tantum" che assorbe "l'onere probatorio spettante all'Ufficio", e
di converso, l'erroneità della formulazione del "quesito di diritto" conclusivo
del primo motivo di ricorso atteso che lo stesso si fonda non già sulla
prospettazione di una interpretazione delle conferenti disposizioni diversa da
quella desumibile nella riportata sintetica espressione adottata dal giudice di
appello ma unicamente sul convincimento dei contribuenti medesimi dell'avvenuto
assolvimento dell'onere della prova posto a loro carico: tale convinzione, però,
non impinge nella interpretazione delle afferenti norme (quindi in un vizio
denunziabile ex art. 360 c.p.c., n. 3) ma unicamente nella valutazione del
materiale probatorio offerto, come compiuta dal giudice del merito, la quale
valutazione può essere denunziata innanzi a questa Corte di legittimità
unicamente in presenza di un vizio sussumi bile nelle complessiva fattispecie
regolata dallo stesso art. 360, n. 5 ("omesso, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto o punto controverso e decisivo per il
giudizio").
Il tenore del quesito conclusivo del motivo di ricorso, pertanto,
non consente affatto la necessaria ed insostituibile "individuazione del
principio di diritto", "diverso da quello" (innanzi evidenziato) posto dalla
Commissione Tributaria Regionale "alla base del provvedimento impugnato", "la
cui auspicata applicazione ad opera (di questa Corte...) possa condurre ad una
decisione di segno inverso".
D. I successivi due motivi di ricorso
(denunzianti ciascuno un vizio sussumibile, e correttamente sussulto dagli
stessi ricorrenti, nel disposto, innanzi richiamato, dell'art. 360 c.p.c., n. 5)
sono inammissibili per palese violazione sia dell'art. 366 bis che dell'art. 369
c.p.c., n. 4, atteso che essi:
(a) mancano materialmente (non essendo stato
formulato) del necessario momento di "sintesi" (nel senso chiarito al punto
A.1.2.
che precede) e:
(2) non sono accompagnati dalla indispensabile
produzione (giusta quanto esposto al punto A.2.) dei conferenti documenti
("Pvc";
"dichiarazioni rese"; "all. 5 ricorso introduttivo" e tutti gli
altri, anche innominati, richiamati nel ricorso) indispensabili per la
valutazione del fondamento delle due censure: i ricorrenti, infatti, si sono
limitati a produrre, con il ricorso per cassazione, solo gli "originali dei
ricorsi notificati", la "istanza di trasmissione fascìcolo" e la "copia
autentica sentenza impugnata".
D.1. Peraltro e comunque la prima delle due
doglianze in scrutinio non evidenzia nessun errore logico nel giudizio del
giudice del merito, nè tanto meno la omessa considerazione, da parte dello
stesso, di circostanze fattuali e/o di documenti decisivi avendo il giudice di
appello ricordato che, secondo i contribuenti "la causa del negozio da cui
sarebbero scaturiti gli incassi e i pagamenti sarebbe dovuta ad un finanziamento
ottenuto dal... B., amico di famiglia... e intermediario agricolo, in attesa che
i ricorrenti potessero ottenere finanziamenti bancarie che sarebbero arrivati
con mutuo fondiario nel dicembre 199 e successivamente nel settembre 2001,
giugno 2003 e giugno 2005"): la doglianza, pertanto, si risolve unicamente nella
esposizione del(l'interessato) convincimento dei contribuenti (contrario a
quello della Commissione Tributaria Regionale) di aver fornito prova idonea a
dimostrare la "irrilevanza" fiscale sia dei versamenti che dei prelevamenti
riscontrati sui conti correnti bancari esaminati dalla Guardia di
Finanza.
Siffatto convincimento, però, si fonda unicamente su affermazioni
(peraltro anche confuse e del tutto generiche perchè in qualche punto si parla
di "prestito personale", in qualche altro di "finanziamento atipico e in altro
ancora di ristorante") delle medesime parti (in particolare dello stesso P.G.)
alle quali non può attribuirsi nessun valore, neppure indiziario, perchè, nel
caso, il dichiarante non è "terzo" ma parte dei rapporto tributario oggetto del
giudizio: erroneamente, quindi, i ricorrenti invocano il principio enunciato da
questa sezione nella sentenza 16 (non 12) aprile 2008 n. 9958 perchè
l'ammissibilità ("sulla base della parità di poteri che devono riconoscersi a
tutte le parti processuali") della "valutazione" dallo stesso affermata riguarda
unicamente quella "delle dichiarazioni dei terzi" (in quel caso, dei
"beneficiari degli assegni") "prodotte dal contribuente (Cass.
4269/2002)".
D.2. L'altro motivo, oltre a soffrire delle già evidenziate
ragioni di inammissibilità, propone una questione inammissibile anche in sè
perchè denunzia come "omessa motivazione su fatti controversi e decisivi" ex
art. 360 c.p.c., n. 5 un vizio che, secondo l'esposizione - "i ricorrenti
avevano... sollecitato prima la Commissione Tributaria Provinciale" (avendo
chiesto alla stessa, si deduce, di "riconoscere", "in via subordinata", "la
natura di costi ai pagamenti rinvenuti e quindi rideterminare conseguentemente i
redditi e le relative imposte") "e poi il giudice di appello in sede di
controdeduzioni" ("replicavano al motivo 8 di appello...
lamentando che nel
caso... l'Ufficio ha utilizzato solo le risultanze degli accertamenti a lui
favorevoli... senza tenere in alcuna considerazione i costi della presunta
operazione commerciale) ad esaminare la circostanza che il riconoscimento della
natura commerciale delle operazioni.. intercorse" con il B. "avrebbe dovuto
consentire la piena deduzione dai ricavi... di tutti i costi sostenuti... a
fronte di quelle operazioni" - integra una violazione dell'art. 112 c.p.c.
(omissione di pronuncia, denunziabile, però, innanzi a questa Corte unicamente
ai sensi dell'art. 360, n. 4 perchè foriero della nullità, per l'afferente parte
della decisione) atteso che nella sentenza impugnata non vi è nessun cenno nè
alla proposizione nè all'esame della questione: "la omessa pronuncia su una
domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte", come noto
(Cass., 3^(5e), 4 marzo 2010 n. 5203, tra le recenti, la quale ricorda, "tra le
tantissime", "Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701;
Cass. 11 novembre 2005, n. 22897") "integra una violazione dell'art. 112 c.p.c.,
che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4,
e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la
relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di
diritto, ovvero", come nel caso, "come vizio della motivazione".
In ordine
alla loro deducibilità, peraltro, va ribadito che:
- "I costi, per concorrere
(negativamente) a formare il reddito d'impresa, non solo debbono essere certi
nell'esistenza, ma il loro ammontare deve anche essere determinabile in modo
obiettivò (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 1, TUIR); e sono
ammessi in deduzione soltanto se, e nella misura in cui, risultano imputati al
conto dei profitti e delle perdite; ovvero anche se e nella misura in cui
risultano da elementi certi e precisi che il contribuente ha l'onere di provare
(art. 75 cit., comma 4, stante l'abrogazione del successivo comma 6, operata dal
D.P.R. 9 dicembre 1996, n 695, art. 5: cfr. Cass. nn. 9917/2008, 13220/2007,
10090/2002)" (Cass., trib., 30 novembre 2009 n. 25141);
- "la prova
dell'esistenza, inerenza e competenza del costo incombe al contribuente" e "deve
essere particolarmente rigorosa" (nè "può certo consistere nel ricorso a regole
di esperienza") (Cass., trib., 19 gennaio 2010 n. 735).
Nel caso, essendo
stata esclusa (per carenza di qualsivoglia elemento probatorio) l'inerenza dei
movimenti bancari in questione ad un "prestito personale" od anche ad un
"finanziamento" del B., resta unicamente la mancata allegazione (art. 366
c.p.c.) degli elementi documentali (neppure indicati) dai quali il giudice del
merito avrebbe dovuto dedurre o (in sede di rinvio) potrebbe dedurre la prova
(peraltro, "particolarmente rigorosa") dell'inerenza degli stessi ad acquisti
contabilizzati od anche a quelli (mai indicati) da cui derivano i proventi
presunti dalle movimentazioni attive (versamenti).
E. l'infondatezza del
quarto (ed ultimo) motivo di ricorso ("violazione o falsa applicazione dell'art.
112 c.p.c." per "omessa pronuncia" su di un "capo di domanda"), infine, è insita
nella stessa formulazione del "quesito di diritto" che lo conclude.
La
"legittimità dell'accertamento analitico-contabile, D.P.R. n. 600 del 1973, ex
art. 39, comma 1, lett. d), operato dall'ufficio nei confronti di una società
attiva nel settore dell'agricoltura", che gli stessi ricorrenti affermano
contenuta nella sentenza gravata, invero, suppone di imprescindibile necessità
logica il compiuto (implicito ma inequivoco) accertamento, ad opera dello stesso
giudice, della sussistenza di tutti i "presupposti per procedere alla
ricostruzione dei ricavi" con il metodo detto anche nei confronti di.
detta
società, nonostante lo svolgimento, da parte della stessa, di attività nel
"settore dell'agricoltura".
Quest' ultima circostanza, infatti, non
rappresenta per nulla un ostacolo giuridico per quell'accertamento perchè la
norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 31, comma 1, (poi 34) (non art.
32) ("determinazione del reddito agrario") - "il reddito agrario è determinato
mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e
classe secondo te norme della legge catastale" - detta unicamente (cfr., Corte
Cost. 25 luglio 1995 n. 377) il "criterio di determinazione" di detta specie di
reddito e non pure di altri redditi conseguiti e/o conseguibili dal medesimo
soggetto d'imposta, suscettibili di accertamento in base alle ordinarie regole
poste dalle singole leggi d'imposta: questa sezione (sentenze 6 maggio 2009 n.
10385, 22 aprile 2009 n. 9595 e 14 gennaio 2009 n. 694, nonchè quelle in queste
richiamate), infatti, in consonanza con la citata pronuncia del giudice delle
leggi, ha reiteratamente statuito che "limitatamente" ai redditi diversi da
quelli propriamente agrari "può farsi correttamente ricorso alìaccertamento",
anche "sintetico".
In dette decisioni, peraltro e comunque, si è
salvaguardata la "facoltà del contribuente di fornire la prova della provenienza
del maggior reddito determinato" sempre e solo "dallo sfruttamento del
fondo".
Nel caso i contribuenti non hanno nemmeno allegato di avere offerto
al giudice del merito la "prova" della provenienza "agricola" delle specifiche
movimentazioni bancarie riscontrate nei conti correnti intestati alla
società.
4. Per la loro integrale soccombenza i ricorrenti, ai. sensi degli
artt. 91 e 97 c.p.c., debbono essere condannati a rifondere, in solido tra loro
(atteso il comune, identico interesse all'esito della causa), all'Agenzia le
spese del giudizio di legittimità, liquidate (sulla scorta delle vigenti tariffe
professionali forensi), nella misura indicata in dispositivo, in base al valore
della controversia ed all'attività difensiva espletata dalla parte
vittoriosa.
P.Q.M.
La Corta rigetta il ricorso e condanna
i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio
di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.200,00 (ottomiladuecento), di
cui Euro 8.000,00 (ottomila) per onorario, oltre spese generali ed accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2010.




