Con la sentenza n. 26197 depositata il 28 dicembre 2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che incide, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, l'avere in godimento la casa coniugale. Non valutando questo elemento, si altererebbe “l'equilibrio delle posizioni patrimoniali dei due coniugi”. Dalla parte motiva della sentenza si legge che nel concetto di reddito è necessario ricomprendervi anche la consistenza patrimoniale che ciascun coniuge ha in godimento e che occorre tener presente, non solo gli introiti in denaro ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica. Sulla base di questo assunto, l'utilizzo dell'abitazione coniugale, costituirebbe utilità valutabile in misura pari alla spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quel tipo di immobile a titolo di locazione.
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