La sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 24841/2010) ha stabilito che l'affidamento condiviso è una regola a cui si può derogare solo se la sua applicazione risulti pregiudizievole agli interessi del minore.
Per questo secondo i giudici di Piazza Cavour una eventuale pronuncia di affidamento esclusivo "dovrà essere sorretta da una motivazione non piú solo in positivo sulla idoneità dei genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore."
Nel caso preso in esame dalla Corte una madre si era opposta ad un provvedimento che aveva disposto l'affidamento esclusivo dei figli al padre. Il provvedimento impugnato si era basato sul rilievo che la donna aveva riportato una sentenza penale di condanna (peraltro non ancora passata in giudicato) per il reato di calunnia. La donna infatti era stata condannata per aver accusato falsamente il padre di abusare della figlia minore. Circostanza che secondo gli Ermellini non poteva considerarsi ostativa all'affidamento condiviso.
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