La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23037 del 12 novembre 2010, ha affermato il principio di diritto per cui "la contribuzione figurativa spetta, a domanda, anche per i congedi per maternità non in costanza del rapporto di lavoro subordinato (quale che fosse, all'epoca, la gestione assicurativa di iscrizione ed anche in caso di lavoratrice inoccupata) a condizione che la lavoratrice sia in possesso di cinque anni di contribuzione AGO in costanza di rapporto di lavoro e alla data del 27.04.2001 non sia pensionata e sia iscritta all'AGO." Nel caso di specie l'INPS proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza
della Corte d'Appello di Torino che, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti dell'INPS per ottenere l'accredito dei contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria per maternità in applicazione del disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 151/2001. In particolare i giudici di appello, precisando che la lavoratrice aveva versato oltre cinque anni di contribuzione all'Assicurazione Generale Obbligatoria, disattendevano la tesi dell'Istituto per cui i cinque anni dovrebbero necessariamente precedere o succedere alla maternità, collocarsi cioè all'interno di un rapporto di lavoro. L'Istituto nel ricorso chiede se sia applicabile l'art. 25, D.Lgs. 151/2001 nel caso in cui la lavoratrice abbia trascorso i periodi di astensione per maternità quando non svolgeva alcuna attività lavorativa e che, successivamente all'evento, sia stata iscritta alla gestione dei lavoratori autonomi; rileva inoltre che la lavoratrice non si trovava nel periodo di maternità al di fuori dello svogimento del lavoro subordinato ma al di fuori dello svogimento di un lavoro autonomo, e quindi non aveva diritto alla contribuzione figurativa perché questa non spetta ai lavoratori autonomi. La Corte precisa che, alla luce delle innovazioni legislative susseguitesi negli anni, il diritto alla contribuzione figurativa "deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell'evento maternità" e "compete qualunque fosse la gestione cui la lavoratrice era iscritta all'epoca del congedo, ed anche se non era iscritta ad alcuna gestione perché non occupata". "Il beneficio stesso viene subordinato al fatto che la lavoratrice, alla data di entrata in vigore del TU 151/2001, sia iscritta alla gestione dei lavoratori dipendenti e possa in essa far valere cinque anni di contribuzione".

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