Il sindaco accusa un avvocato e consigliere comunale di “scorrettezza” professionale? No alla scriminante del diritto di critica e si al reato di diffamazione. È questa la decisione del Palazzaccio nella vicenda che ha visto come protagonisti, da una parte un avvocato e consigliere di minoranza e dall'altra un consigliere di minoranza e il sindaco, il quale aveva accusato l'avvocato di “scorrettezza professionale” proprio durante un'assemblea. Invece di concedere la scriminate del legittimo esercizio del diritto di critica politica, per accogliere così le richieste del sindaco e del consigliere di maggioranza, la Corte con la sentenza n. 37220 depositata il 19 ottobre scorso ha stabilito che il comportamento del sindaco e del consigliere integra il reato di diffamazione. La critica sulla “scorrettezza professionale” è infatti un qualcosa che non incide sulle opinioni ma che va a toccare direttamente la professionalità di un avvocato: tale tipo di critica infatti “non può assumere la dignità di una legittima critica politica, qualora l'invettiva non sia volta a sottolineare l'erroneità delle opinioni, bensì a diffamare un professionista, e configura dunque il reato di diffamazione”.
Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 37220/2010
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