Fino a che punto può spingersi la critica politica per non dar luogo a diffamazione? Le informazioni diffuse devono essere veritiere e non devono ridursi a una mera invettiva di carattere personale

di Valeria Zeppilli - La cd. diffamazione è sanzionata nel nostro ordinamento come reato dall'articolo 595 del codice penale, il quale punisce chiunque offenda l'altrui reputazione comunicando con più persone, anche attraverso la stampa.

Il diritto di critica politica

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Tuttavia, sempre il codice penale, all'articolo 51, indica tra le cause di giustificazione idonee ad annullare la rilevanza penale di un comportamento anche l'esercizio di un diritto.

Di certo è un diritto, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, quello di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Proprio in ragione del fatto che nel nostro ordinamento è quindi riconosciuto il diritto di critica politica, spesso si è posto il problema di comprendere come tale diritto si possa interfacciare con il reato di diffamazione.

Ovverosia: fino a che punto può spingersi la critica politica rimanendo comunque al di fuori dell'area del penalmente rilevante?

Critica politica e diffamazione: la giurisprudenza

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Per tentare di fare chiarezza sulla questione è fondamentale fare riferimento ad alcune delle numerose pronunce rese dalla giurisprudenza in argomento, perfettamente idonee a stabilire gli esatti confini di liceità della critica.

Si pensi, innanzitutto, a un'interessante sentenza emessa dalla seconda sezione penale della Corte di cassazione in data 19 dicembre 2013: la numero 51439.

In tale pronuncia, infatti, si è chiarito che la critica può essere considerata un'esimente del reato di diffamazione, nel caso di specie a mezzo stampa, solo laddove risponda a determinati requisiti.

Essa, infatti, può sicuramente tradursi in commenti e valutazioni di parte, quindi non necessariamente oggettivi. Tuttavia è fondamentale, per evitare che la critica si trasformi in reato, che questa si fondi comunque su fatti veri. Insomma: eventuali interpretazioni soggettive dei comportamenti di una data persona non possono in ogni caso prendere spunto da una prospettazione dei fatti opposta alla verità.

Più recentemente, in materia di bilanciamento tra diritto di critica e valore diffamatorio della stessa, la Corte di cassazione è intervenuta con la sentenza numero 839/2015.

In essa, nel dettaglio, i giudici hanno precisato che il diritto di critica politica è idoneo a legittimare l'attività di cronaca giornalistica, senza farla sfociare nell'ambito dell'illecito, solo fino al punto in cui esso non trascenda in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire la figura morale del soggetto "criticato".

Venendo invece alla diffamazione non a mezzo stampa, assai rilevante è la sentenza della Corte di cassazione numero 1914/2010, con la quale si è chiarito che il giudice, per accertare la sussistenza della scriminante dell'esercizio di critica politica, deve considerare innanzitutto l'opinabilità degli argomenti che la sostengono. Egli deve inoltre considerare anche la possibilità che i giudizi siano espressi in modo da far trasparire una contrapposizione radicale e il rifiuto delle altrui posizioni.

Per i giudici di legittimità, oltretutto, la critica politica non può estendersi fino al punto di rappresentare un'offesa alla reputazione personale dell'avversario. Tale diritto, infatti, non legittima espressioni lesive della dignità personale e professionale in quanto, in tal caso, non sussiste alcun interesse a che la collettività ne venga messa al corrente (Cass. n. 37220/2010).

Del resto, la contesa politica non può svolgersi sul piano dell'invettiva personale e non è quindi lecito diffondere in pubblico considerazioni denigratorie di carattere personale o professionale solo per acquisire consensi in danno del contraddittore.

La verità dei fatti e l'interesse della collettività

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Quelle analizzate non rappresentano che una minima parte delle numerose pronunce in argomento. Ma l'orientamento è sempre lo stesso: è causa di giustificazione solo la critica che rispecchia la verità dei fatti. Non è invece idonea a scriminare un comportamento diffamatorio la critica che fa riferimento a circostanze non vere o, comunque, non accertate: in tal caso, infatti, essa diverrebbe solo un pretesto per offendere la reputazione altrui.

Del resto, il fruitore dell'informazione, se questa è veritiera, è comunque in grado di giungere a un proprio personale convincimento rispetto ai fatti riportati in maniera critica. Se, invece, le premesse che hanno ispirato le opinioni manifestate sono false, le opinioni che il fruitore delle stesse potrà formarsi saranno anch'esse false. Con effettiva lesione dell'altrui reputazione.

Inoltre, anche in caso di informazioni veritiere, esse, comunque, non devono avere un carattere meramente denigratorio, né essere diffuse sul piano di un'invettiva personale, rispetto alla quale non vi è alcun interesse da parte della collettività.

Vedi anche le guide:

- La critica politica

- Insindacabilità parlamentare

Valeria Zeppilli

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