Cassazione: parolacce alla dipendente? E' ingiuria. Contesto lavorativo non è un'esimente
Luisa Foti |

Cassazione: parolacce alla dipendente? E' ingiuria. Contesto lavorativo non è un'esimente

Risponderà del reato di ingiuria il datore di lavoro che si permette di prendere a parolacce il proprio dipendente. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, in particolare la n. 35099 depositata lo scorso 29 settembre 2010. Su ricorso proposto da un imprenditore, condannato per aver ingiuriato una sua dipendente, che aveva motivato il ricorso sostenendo la mancanza dell'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, l'onore, in quanto l'espressione utilizzata (“sei una stronza se te la prendi”), “non esprime il giudizio su una persona ma su uno specifico comportamento”, il Palazzaccio ha spiegato che il contesto lavorativo non costituisce una circostanza attenuante o addirittura esimente del reato in esame, da arrivare a “tradursi in un'insostenibile affermazione di abrogazione per desuetudine di norme penali in quanto proiettate in un quadro sociologicamente e/o culturalmente disegnato dal giudice. Questa depenalizzazione di condotte trasgressive riveste spiccata insostenibilità in materia di rispetto della dignità umana, ancora maggiore quando è in gioco la dignità del lavoratore”.

Altre informazioni su questa sentenza

Il datore di lavoro dunque deve trattare con rispetto il dipendente che "non e' tenuto a sottostare all'uso di epiteti di disprezzo e di disistima in virtu' delle generali scelte di espressione del datore di lavoro". Il senso della decisione della Corte è questo. Nella motivazione la Corte ricorda che "il contesto lavorativo e' caratterizzato da una pari dignita' dei suoi protagonisti, da una pari effettivita' di tutta la normativa, senza che possa invocarsi, per nessuna delle parti una desensibilizzazione alle altrui trasgressioni". Per questo è stata convalidata una multa di 240 euro a un imprenditore di Avezzano, in provincia dell'Aquila, colpevole di avere detto alla dipendente S.A. 'sei una stronza se te la prendi'. La donna si era risentita per un rimprovero del capo e aveva espresso il rammarico. Lui, di tutta risposta, aveva replicato dicendo che era una 'stronza' se se la prendeva. Il datore di lavoro era stato querelato e condannato dal Tribunale di Avezzano nel giungo 2009. La tesi difensiva del datore volta a dimostrare che il vocabolo utilizzato "e' entrato nel linguaggio comune romanesco" e che, in ogni caso, il suo modo di fare era sempre "colorito in ambiente lavorativo", non ha fatto breccia in Cassazione. Gli 'ermellini', infatti, hanno respinto il ricorso di Giuseppe L. e hanno evidenziato che quando il datore di lavoro "fa rilievi di qualsiasi tipo a un dipendente non li puo' fare 'a modo suo', anche al di fuori dei normali e comuni canoni di civilta' sociale e giuridica". Quanto al fatto che la difesa del datore di lavoro faceva notare che il gergo colorito e' ormai depenalizzato, la Cassazione ha obiettato che "questa depenalizzazione di condotte trasgressive riveste spiccata insostenibilita' in materia di rispetto della dignita' umana, ancor maggiore quando e' in gioco la dignita' del datore di lavoro". Oltre alla multa, Giuseppe L. dovra' anche rifondere la sua dipendente per le spese processuali sostenute in Cassazione quantificate in 1800 euro.


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