Risponderà del reato di ingiuria il datore di lavoro che si permette di prendere a parolacce il proprio dipendente. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, in particolare la n. 35099 depositata lo scorso 29 settembre 2010. Su ricorso proposto da un imprenditore, condannato per aver ingiuriato una sua dipendente, che aveva motivato il ricorso sostenendo la mancanza dell'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, l'onore, in quanto l'espressione utilizzata (“sei una stronza se te la prendi”), “non esprime il giudizio su una persona ma su uno specifico comportamento”, il Palazzaccio ha spiegato che il contesto lavorativo non costituisce una circostanza attenuante o addirittura esimente del reato in esame, da arrivare a “tradursi in un'insostenibile affermazione di abrogazione per desuetudine di norme penali in quanto proiettate in un quadro sociologicamente e/o culturalmente disegnato dal giudice. Questa depenalizzazione di condotte trasgressive riveste spiccata insostenibilità in materia di rispetto della dignità umana, ancora maggiore quando è in gioco la dignità del lavoratore”.
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Il datore di lavoro dunque deve trattare
con rispetto il dipendente che "non e' tenuto a sottostare all'uso di
epiteti di disprezzo e di disistima in virtu' delle generali scelte di
espressione del datore di lavoro". Il senso della decisione della Corte è questo.
Nella motivazione la Corte ricorda che "il contesto lavorativo e' caratterizzato da una pari
dignita' dei suoi protagonisti, da una pari effettivita' di tutta la
normativa, senza che possa invocarsi, per nessuna delle parti una
desensibilizzazione alle altrui trasgressioni". Per questo è stata convalidata una multa di 240 euro a un imprenditore di Avezzano, in provincia dell'Aquila, colpevole di
avere detto alla dipendente S.A. 'sei una stronza se te la
prendi'. La donna si era risentita per un rimprovero del capo e aveva
espresso il rammarico. Lui, di tutta risposta, aveva replicato dicendo
che era una 'stronza' se se la prendeva. Il datore di lavoro era stato
querelato e condannato dal Tribunale di Avezzano nel giungo 2009.
La tesi difensiva del datore volta a dimostrare che il
vocabolo utilizzato "e' entrato nel linguaggio comune romanesco" e
che, in ogni caso, il suo modo di fare era sempre "colorito in
ambiente lavorativo", non ha fatto breccia in Cassazione. Gli
'ermellini', infatti, hanno respinto il ricorso di Giuseppe L. e hanno
evidenziato che quando il datore di lavoro "fa rilievi di qualsiasi
tipo a un dipendente non li puo' fare 'a modo suo', anche al di fuori
dei normali e comuni canoni di civilta' sociale e giuridica". Quanto
al fatto che la difesa del datore di lavoro faceva notare che il gergo
colorito e' ormai depenalizzato, la Cassazione ha obiettato che
"questa depenalizzazione di condotte trasgressive riveste spiccata
insostenibilita' in materia di rispetto della dignita' umana, ancor
maggiore quando e' in gioco la dignita' del datore di lavoro". Oltre
alla multa, Giuseppe L. dovra' anche rifondere la sua dipendente per
le spese processuali sostenute in Cassazione quantificate in 1800
euro.