Ancora una volta la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di ingiurie ponendo questa volta un limite al potere gerarchico dei datori di lavoro. Questi hanno si il potere di richiamare i propri dipendenti ma non posso arrivare ad ingiuriarli. Per questo secondo la Corte dare delle “mezze maniche” ai propri dipendenti intera gli estremi del reato di ingiuria giacché offende l'onore o il decoro della persona.
Ed è proprio in ambito lavorativo che si deve avere particolare attenzione a distinguere tra ciò che costituisce un legittimo “richiamo” del dipendente e ciò che invece sconfina dai limiti della correttezza del rispetto della dignità umana. Non si può dunque legittimare l'uso di espressioni offensive, neppure se fanno parte del linguaggio corrente ed è per questo che occorre moderare i toni per evitare che una critica possa sfociare in un'offesa per il lavoratore che nulla ha a che fare il potere di correzione e disciplinare.
La Corte, con sentenza 6758/2009, nel caso preso in esame ha evidenziato che alcune espressioni utilizzate dal datore di lavoro nell'ambito di un formale richiamo ai suoi dipendenti contenevano una valenza offensiva e mortificatrice della persona che è andata ben oltre il legittimo esercizio di una facoltà di critica in ambito lavorativo.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mancata conoscenza del processo e "non doversi procedere"
- Analisi del programma di Futuro Nazionale
- Il caso Malagò tra difetto originario di candidabilità e limiti del potere di commissariamento
- L'azienda può togliere i buoni pasto? Uso aziendale, contratto e limiti alla revoca
- Insieme contro la violenza




