Luisa Foti |

Lavoratore ingiuria capo? Non può essere licenziato senza motivazione anche se sua condotta integra reato

Le ingiurie del lavoratore contro il suo datore di lavoro non sono sufficienti a giustificare il licenziamento ad nutum del lavoratore. A dirlo è una recente decisione della Corte di Cassazione che ha stabilito con la sentenza n. 9422. In particolare, secondo la ricostruzione della vicenda il lavoratore aveva impugnato davanti al giudice del lavoro di Pescara il licenziamento che era stato irrogato dal suo datore di lavoro. Ma il tribunale aveva respinto il licenziamento per secondo il giudice di primo grado non era stata posta in essere la procedura prevista dall'art.7 dello statuto dei lavoratori. (legge 300/1970). Così il datore di lavoro aveva proposto appello eccependo che, avendolo il lavoratore minacciato e ingiuriato, era stato possibile licenzialo per giusta causa e quindi era da ritenersi legittimo il licenziamento ad nutum. Avendo rigettato anche la Corte d'Appello di L'Aquila l'impugnazione, il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione (formulando tale quesito: in caso di grave insubordinazione del lavoratore che comporti irrimediabile lesione dell'elemento della fiducia, il datore di lavoro è legittimato ad operare il cd. licenziamento in tronco senza il necessario preventivo rispetto della procedura disciplinare?). Gli ermellini rigettando il ricorso perché infondato, hanno dichiarato che “è giurisprudenza consolidata che il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art.7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa”. I giudici hanno poi precisato che “a nulla rileva, ovviamente, che il comportamento del dipendente sia stato ritenuto reato dal giudice penale, atteso che tale evidenza, se vale a qualificare l'illiceità, non esclude che al lavoratore incolpato debba essere contestato l'accaduto onde consentirgli di dare le giustificazione che egli assume rilevanti nell'ambito del rapporto di lavoro”.

Altre informazioni su questa sentenza

Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che per quanto il comportamento del lavoratore possa essere stato grave, gli deve essere garantita ''la possibilita' di difendersi'' dalle accuse per potere ''dare le giustificazioni che egli assume rilevanti nell'ambito del rapporto di lavoro''. La sezione Lavoro (sentenza 9422) ha così respinto il ricorso del titolare di una ditta di ascensori in Abruzzo che aveva licenziato in tronco il dipendente [] colpevole di averlo ingiuriato e minacciato. Una testa calda che, proprio per il comportamento rissoso col capo, era stato condannato in sede penale per ingiuria. Da qui il licenziamento in tronco del suo datore di lavoro. Reintegrato sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello dell'Aquila, nell'agosto 2008, Gianfranco P. rimarra' nell'azienda anche su ordine della Cassazione. Almeno fino a quando non avra' chiarito la sua posizione. In proposito, i supremi giudici scrivono che ''il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore''. A nulla rileva che ''il comportamento del dipendente sia stato ritenuto reato dal giudice penale atteso che tale evenienza, se vale a qualificarne l'illiceita', non esclude che al lavoratore incolpato debba essere contestato l'accaduto''. E questo per consentirgli ''di dare le giustificazioni che assume rilevanti nell'ambito del rapporto di lavoro''. Da qui il rigetto del ricorso del capo dell'azienda insultato dal suo dipendente.


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