Con la sentenza n. 19951 depositata il 21 settembre, la Corte di Cassazione ha stabilito che al contribuente, iscritto all'ordine dei praticanti avvocati e abilitato al patrocinio ma non ancora avvocato, non possono applicarsi gli studi di settore nonostante il soggetto sia già in possesso di una partita Iva. Secondo infatti il giudizio dei giudici della quinta sezione civile, gli studi potranno applicarsi al contribuente solo dopo il superamento dell'esame di stato per il conseguimento del titolo di procuratore legale. La sentenza
è l'esito del ricorso di un avvocato, che aveva impugnato l'avviso di accertamento basato su studi di settore, relativamente al periodo in cui il contribuente svolgeva la pratica forense ma non era ancora avvocato. I giudici di secondo grado avevano motivato la loro decisione spiegando che l'applicazione degli studi sul reddito della praticante era da ritenersi legittima. "È vero - si legge da una parte della motivazione della sentenza impugnato in cassazione - che l'interessata è diventata procuratore legale soltanto nel 1996, ma ciò non impediva precedentemente un'attività di consulenza legale
, avendo oltretutto l'abilitazione al patrocinio come riconosciuto in sede di udienza. Non si giustificherebbe altrimenti l'apertura di una partita Iva con tutti i costi e gli adempimenti connessi. Prestazioni veramente occasionali potevano essere svolte senza questo adempimento (bastava una ricevuta con bollo soggetta a ritenuta di acconto)… l'applicazione dei parametri è quindi perfettamente legittima".Contrariamente alla pronuncia di secondo grado e in linea con quanto stabilito dai giudici di merito di primo grado, i giudici del palazzaccio, dopo aver rigettato tre dei quattro motivi di ricorso proposti dall'avvocato, hanno ritenuto invece "manifestamente fondato" il quarto motivo (in riferimento alla contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza di merito). Il Palazzaccio ha infatti spiegato lapidariamente che "è palesemente illogico ritenere che sia sufficiente l'apertura della partita Iva, perché siano assicurati clienti, ricavi e redditi, così come la predisposizione della propria posizione tributaria non è un indice della produzione di reddito."

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