Avv. Roberto Cataldi |

Consulenti Lavoro: titolare studio condiviso deve emettere fattura per il rimborso consumi

Nel parere n. 23 del 14 settembre 2010 la Fondazione studi Consulenti del lavoro ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi fiscali che gravano sul soggetto che risulta intestatario di un contratto di locazione di un ufficio che condivide con altri colleghi pur in mancanza di un contratto societario. Per i Consulenti quando si condivide l'ufficio senza essere soci non ci si può limitare ad addebitare la quota dei costi delle bollette agli altri professioniti ma è necessario emettere fattura al momento del rimborso. Nella prassi in genere se c'è un intestatario delle bollette gli altri professionisti si limitano a pagare la rispettiva quota per i servizi di cui usufruiscono. In questo modo però non possono dedurre le spese sostenute dalle imposte. Per ovviare a questo problema la Fondazione spiega che l'intestatario della boletta deve emettere fattura per la quota del rimborso applicando l'aliquota Iva applicata al servizio. Non va invece operata la ritenuta e le somme rimborsate debbono essere computate come minor costo sostenuto non andando a costituire componenti positive di reddito.

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Solo in questo modo - spiegano i Consulenti - si ha una rispartizione corretta, anche sul piano fiscale, dei costi che gravano sull'attivita' di ciascun professionista. Sul riaddebito delle spese sostenute per lo studio professionale, vi sono anche pareri discordi da parte delle Casse previdenziali. Infatti, si legge nel Parere dei Consulenti del Lavoro, " la cassa nazionale previdenza dottori commercialisti ha ritenuto di dover chiarire che 'Il contributo integrativo deve essere applicato anche ai corrispettivi afferenti le parcelle emesse a puro titolo di addebito di spese'. Diversamente l'Inarcassa ha chiarito che 'Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti. Esso non e' dovuto neppure per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione fra Societa' di Ingegneria e fra queste ed i soggetti precedentemente indicati". La cassa forense non si e' espressa sullo specifico punto. "La Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro non ha adottato alcun provvedimento in merito alle questioni esposte, tuttavia e' prassi consolidata che sulle spese non sia dovuto il contributo integrativo".


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