Nel parere n. 23 del 14 settembre 2010 la Fondazione studi Consulenti del lavoro ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi fiscali che gravano sul soggetto che risulta intestatario di un contratto di locazione di un ufficio che condivide con altri colleghi pur in mancanza di un contratto societario.
Per i Consulenti quando si condivide l'ufficio senza essere soci non ci si può limitare ad addebitare la quota dei costi delle bollette agli altri professioniti ma è necessario emettere fattura al momento del rimborso.
Nella prassi in genere se c'è un intestatario delle bollette gli altri professionisti si limitano
a pagare la rispettiva quota per i servizi di cui
usufruiscono. In questo modo però non possono dedurre le spese sostenute dalle imposte.
Per ovviare a questo problema la Fondazione spiega che l'intestatario della boletta deve emettere fattura per la quota del rimborso applicando l'aliquota Iva applicata al servizio.
Non va invece operata la ritenuta e le somme rimborsate debbono essere computate come
minor costo sostenuto non andando a costituire componenti positive di reddito.
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Solo in questo modo - spiegano i Consulenti - si ha una rispartizione corretta, anche sul piano
fiscale, dei costi che gravano sull'attivita' di ciascun
professionista.
Sul riaddebito delle spese sostenute per
lo studio professionale, vi sono anche pareri discordi da parte delle
Casse previdenziali. Infatti, si legge nel Parere dei Consulenti del
Lavoro, " la cassa nazionale previdenza dottori commercialisti ha
ritenuto di dover chiarire che 'Il contributo integrativo deve essere
applicato anche ai corrispettivi afferenti le parcelle emesse a puro
titolo di addebito di spese'. Diversamente l'Inarcassa ha chiarito che
'Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni effettuate
nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti, anche in
quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti. Esso
non e' dovuto neppure per le prestazioni effettuate nei rapporti di
collaborazione fra Societa' di Ingegneria e fra queste ed i soggetti
precedentemente indicati".
La cassa forense non si e' espressa sullo specifico punto. "La
Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro non ha adottato alcun
provvedimento in merito alle questioni esposte, tuttavia e' prassi
consolidata che sulle spese non sia dovuto il contributo integrativo".