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Consulenti del lavoro chiedono chiarimenti su Iva alberghi e ristoranti

I Consulenti del lavoro chiedono chiarimenti in merito al regime iva su spese di alberghi e ristoranti. In una circolare del 3 giugno 2010 la Fondazoine Studi Consulenti del Lavoro afferma che è prerogativa del contribuente scegliere se detrarre o meno l'Iva relativa ad alberghi e ristoranti. E ciò in base a proprie modalita' organizzative. La fondazione fa riferimento ad una recente circolare (la n.25 del 19 maggio 2010 dell'Agenzia delle entrate) che "affronta nuovamente la specifica questione fornendo alcuni condivisibili chiarimenti aggiuntivi e per certi versi rettificativi rispetto al passato. Viene, infatti, fatto presente che l'Iva concernente alberghi e ristoranti non detratta per mancanza della fattura, ma documentata da scontrino o ricevuta fiscale, si cumula con il costo e, come tale, e' deducibile sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini dell'Irap". Secondo i Consulenti "nel caso dette spese siano non documentate da fattura ma da altro documento fiscale (ricevuta o scontrino), l'Iva non detratta (capitalizzata sulla spesa) diviene un costo della medesima natura della spesa stessa e ne segue la sorte dal punto di vista fiscale". Ora, spiega la Fondazione, se da un lato "la rivisitazione della problematica da parte dell'agenzia va accolta con favore", dall'altro suscita qualche perplessita' l'affermazione dell'agenzia laddove ritiene che: "diversamente, non puo' costituire un costo inerente all'attivita' esercitata e, conseguentemente, non e' deducibile dal reddito, l'Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico dell'impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione".

Altre informazioni su questo argomento

"Non e' del tutto chiaro - scrive la Fondazione - per quale motivo l'Iva non detratta in presenza di fattura non possa costituire, se capitalizzata sul costo, un componente negativo rilevante ai fini fiscali, dato che l'articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972 sancisce 'il diritto alla detrazione dell'imposta', e non un obbligo. [...] Cio' posto e considerato quanto precedentemente esposto relativamente all'autonoma 'valutazione' del contribuente circa la scelta di 'convenienza economica' in ragione del 'maggior risultato economico possibile', e' ragionevole ritenere sussistere il rischio di un differente trattamento fiscale anche in violazione del principio costituzionale di uguaglianza, solo in ragione della diversa documentazione probatoria della spesa sostenuta, sia essa ricevuta fiscale o fattura". "Va sottolineato - concludono i Consulenti - che l'agenzia per giustificare la deducibilita' redditi e Irap dell'Iva non detratta, rimanda a scelte organizzative dell'impresa in base alla convenienza economica di ognuna. Tanto premesso, non sembra che l'amministrazione finanziaria possa entrare nel merito della scelta sostituendosi all'imprenditore e sindacare la convenienza o meno di non detrarre l'Iva ancorche' documentata da fattura e conseguentemente disconoscere la deducibilita' del costo. Sul punto e' auspicabile un'ulteriore riflessione da parte dell'agenzia".


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