La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16674 del 16 luglio 2010, ha ribadito la necessità di comunicazione dei dati del conducente del veicolo in caso di violazione del limite di velocità rilevato per mezzo delle apposite apparecchiature.
L'automobilista che intenda impugnare la multa per eccesso di velocità è onorato dall'obbligo di fornire i dati anagrafici dell'effettivo trasgressore, in modo tale da soddisfare l'obbligo di delazione. L'omessa comunicazione dei dati, secondo i giudici di legittimità, configura infatti una violazione del tutto autonoma rispetto all'illecito che ne costituisce il suo presupposto. Con la conseguenza che anche nel caso in cui la multa venga annullata, l'omessa comunicazione dei dati rimane un illecito sanzionabile in modo autonomo.
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