Multa annullata dal Giudice di Pace di Torino: se il verbale non indica lo strumento utilizzato per il controllo elettronico della velocità, non è possibile controllare omologazione e taratura

Eccesso di velocità: omessa indicazione caratteristiche strumento usato

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La mancata indicazione, nel verbale di contestazione, dello strumento utilizzato per il controllo elettronico della velocità non consente di identificarlo e, di conseguenza, verificare l'avvenuta omologazione e taratura del dispositivo stesso.


È quanto precisato dal Giudice di Pace di Torino che, con la sentenza n. 1075/2021 (sotto allegata) ha accolto il ricorso di un conducente, rappresentato e difeso dalla Globoconsumatori Onlus, sanzionato per violazione dell'art. 142 C.d.S. a causa del superamento dei limiti di velocità.


Innanzi al giudice onorario, opponendosi al verbale, il ricorrente eccepisce, tra l'altro, l'omessa indicazione nel verbale dello strumento utilizzato per il rilevamento della velocità con conseguente mancata prova dell'avvenuta omologazione dello strumento medesimo. Di diverso avviso il Comune convenuto che, invece, sostiene che l'omessa indicazione nel verbale di accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità non comporti l'invalidità dell'accertamento medesimo.


La ricostruzione della Pubblica Amministrazione, tuttavia, non convince il magistrato piemontese che ritiene sussistano i motivi per accogliere il ricorso del conducente e, a sostegno della decisione, viene richiamato l'orientamento ribadito dalla Corte di Cassazione in diverse occasioni (ex multis Cass. n. 14543/2016 e 33164/2019).

Omologazione e taratura

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Come si legge nel provvedimento, gli Ermellini hanno chiarito che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, deve ritenersi valido il principio secondo cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocita devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento. Si tratta di un accertamento che può essere dimostrato a attestato attraverso apposite certificazioni di omologazione e di conformità.


Il perché della necessaria omologazione e taratura periodica del dispositivo viene fatto risalire ai fisiologici disequilibri a cui la macchina va soggetta a causa dell'utilizzo ripetuto e che devono essere in qualche modo corretti in modo tale che la stessa sia in grado di percepire la velocità effettiva dell'automobilista.


Lo ha chiarito anche la Corte di Cassazione, nelle decisioni richiamate in sentenza, sottolineando come, a causa del naturale invecchiamento e dell'usura dei componenti elettronici e meccanici, qualunque strumento di misurazione è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e dunque a variazioni dei valori misurati. In buona sostanza, "il controllo di conformità degli strumenti autovelox deve essere costante durante tutto l'arco temporale di impiego dei misuratori".

No alla multa se manca l'indicazione del dispositivo utilizzato

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Per questo, sottolinea il Giudice di Pace, le amministrazioni hanno il dovere di sottoporre a verifiche puntuali e costanti tutti gli autovelox, altrimenti non possono utilizzarli o, qualora decidano di farlo, le sanzioni elevate per eccesso di velocità sono da dichiararsi nulle a causa della mancata o irregolare taratura dell'autovelox.


Ed è proprio questa la decisione a cui il magistrato giunge nel caso in esame: l'omessa indicazione, nel verbale di contestazione, dello strumento utilizzato per rilevare l'eccesso di velocità, non consente infatti di identificarlo anche rispetto alla documentazione prodotta in atti dal Comune e, conseguentemente, non consente di verificare l'avvenuta omologa e taratura del dispositivo stesso. Per questo si ritengono sussistenti motivi per accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento


Scarica pdf Giudice di Pace Torino, sentenza 1075/2021

Foto: 123rf.com
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