La Corte di Cassazione ha stabilito che la Pubblica Amministrazione, rispetto alle aziende private, è meno vincolata a giustificarsi per il recesso dalla prova del lavoratore appena assunto. Il principio è stato pronunciato dalla Sezione lavoro di Palazzo Cavour con la sentenza n. 17970 depositata il 2 luglio scorso. In particolare i giudici di legittimità, su ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate (che aveva eccepito che nel rapporto di lavoro in prova il recesso non richiede necessariamente l'indicazione del motivo o della giusta causa, trattandosi di un atto di natura discrezionale), hanno precisato che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare – in tema di rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze della P.A. - che il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, il che lo differenzia dal recesso assoggettato al regime della legge n. 604 del 1996, fermo restando che l'esercizio del potere di recesso dev'essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Ne consegue che non sarebbero configurabili un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova ovvero risultasse il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite, incombendo comunque, sul lavoratore, l'onere di provare la contraddizione fra recesso e funzione dell'esperimento medesimo. (Cass. n. 21586 del 2008)”.
La Cassazione 17970/2010 ha stabilito che la PA, rispetto alle aziende private, è meno vincolata a giustificarsi per il recesso dalla prova del lavoratore appena assunto
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