È ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore in un giudizio di opposizione a precetto su titolo cambiario?
Avv. Lillo Massimiliano Musso -È ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore in un giudizio di opposizione a precetto su titolo cambiario? In altri termini, può il creditore opposto riconvenzionare il petitum e chiedere ulteriori somme rispetto a quelle indicate dal titolo esecutivo o deve semplicemente limitarsi a difendere le ragioni del suo credito? Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di precetto
, atti che si formano senza contraddittorio tra le parti, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione o con il precetto. Tale principio si desume da costanti pronunce della Cassazione (Cfr. Cass. 12922/1991, 4795/1988, 3119/1975), salvo il diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'ingiunto opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto (Cfr. Cass. 11415/2004).

Lo stesso principio è stato infine esplicitamente ribadito dalla Corte di Cassazione con peculiare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cfr. Cass. 15814/2008).

Per analogia, peraltro non controvertita da ulteriori pronunce della giurisprudenza, è da ritenere estendibile il principio anche al giudizio di opposizione al precetto.

Nella declinazione pratica, nel caso concreto in cui l'opponente non ponga alcuna domanda riconvenzionale, bensì rilevi sic et simpliciter che il diritto di credito, in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto, non sussiste più, l'eventuale domanda riconvenzionale del convenuto opposto, che è il creditore precettante, dovrà essere dichiarata inammissibile.

Viceversa, qualora il debitore opponente ponesse, nel suo atto di opposizione al precetto, una domanda idonea a riconvenzionare le pretese di debito in ragioni di credito, il convenuto opposto a sua volta avrebbe la facoltà di agire in reconventio reconventionis, cioè potrebbe rimodellare il thema disputandum ed ampliarlo sulle basi delle richieste ulteriori dell'attore opponente.

La soluzione appena prospettata si è solidificata per quanto attiene al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre non è pacifica con riferimento all'opposizione al precetto.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la proposizione di specifica domanda riconvenzionale del creditore opposto può conseguire, in aggiunta alle eccezioni dirette alla difesa del credito, anche la condanna del debitore attraverso un titolo esecutivo che sia diverso da quello cambiario (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16.11.1994 n. 9695).

Potrebbe pertanto sembrare ribaltato il principio della inammissibilità della domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione al precetto, rispetto all'univoco orientamento che non consente riconvenzionali dirette in giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.

Tuttavia la sentenza della Corte di Cassazione che fonda l'ammissibilità della riconvenzionale del precettante opposto, letta nella sua interezza, afferma un principio decisivo che non consente di estrapolare un singolo periodo sino all'inverosimile ribaltamento del suo organico significato.

Nella motivazione della richiamata sentenza si legge: "Con il giudizio di opposizione a precetto cambiario il debitore opponente svolge una azione tendente a negare l'esistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento. Si tratta di un giudizio di cognizione nel suo pieno significato. Da questa premessa discende che nel giudizio di opposizione a precetto l'intimato opposto (il quale mantiene la posizione sostanziale di creditore procedente nonostante quella processuale di convenuto) può non solo opporre le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo credito, ma può chiedere anche la condanna del debitore opponente per un titolo diverso da quello originariamente fatto valere. In questa seconda prospettiva, quando sia dedotta l'inefficacia della cambiale o la sua nullità egli, attraverso la proposizione di specifica domanda riconvenzionale, può, cioè, conseguire anche la condanna del debitore attraverso un titolo esecutivo che sia diverso da quello cambiario; come questa Corte ha già ritenuto con le sentenze n. 3849 del 1988, n. 1717 e n. 752 del 1979". (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16.11.1994 n. 9695).

In altri termini, il convenuto nel giudizio di opposizione a precetto può riconvenzionare il petitum solo se vanta un altro titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, nel frattempo perfezionato in suo favore. In mancanza di altro titolo non potrà dirsi legittimato a riconvenzionare il petitum e pertanto la sua eventuale domanda riconvenzionale sarà inammissibile.

A spiegare bene le ragioni di quanto appena posto, soccorre in particolare la sentenza n. 3849 del 1988 - peraltro chiamata a fondamento della motivazione della sent. 9695/94 ut supra - che, analogamente alle altre pronunce, ha ammesso la domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione all'esecuzione con riguardo a fattispecie in cui, contestatosi dall'opponente il credito - costituito dall'assegno provvisorio concesso in pendenza della causa di divorzio - per il quale era stato intimato precetto, l'opposta aveva richiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento dei ratei dell'assegno riconosciutole dalla sentenza di divorzio con la conferma del precedente provvedimento presidenziale.

Nella duplice ottica di preservare la finalità essenziale di garanzia del procedimento di opposizione e di contenere la cognizione, del giudice istruttore designato, nei confini propri del procedimento iscritto a ruolo, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il creditore opposto che non vanta alcun altro titolo esecutivo in aggiunta a quello del precetto oggetto dell'opposizione, non può ritenersi legittimato a riconvenzionare il petitum, essendo il procedimento di opposizione al precetto finalizzato all'accertamento della sussistenza o meno del credito di cui si ha titolo esecutivo e non potendosi perciò estendere la cognizione, indefinitamente, ad ulteriori rapporti di dare-avere eventualmente derivanti da altri titoli non esecutivi tra precettante e precettato.

In definitiva, in assenza di altri titoli esecutivi, la domanda riconvenzionale del creditore opposto è da ritenere inammissibile.

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Scheda dell'Avv. Massimiliano Musso


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