Con la sentenza n. 27732 depositata il 16 luglio 2010, la Corte di cassazione ha stabilito che non può essere applicato l'istituto del reato continuato allo spacciatore di più sostanze stupefacenti. L'imputato verrà infatti condannato per un solo reato. Il principio di diritto emesso dalla Sesta Sezione penale è il frutto del cambiamento della normativa che non fa più distinzioni tra le cd. “droghe pesanti” e “droghe leggere” in seguito alla legge n. 46 del 2006 che ha eliminato questa distinzione sostanziale. La Corte nel caso di specie ha infatti precisato che in seguito al cambiamento della normativa “la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi integra un unico reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro”.
Con la sentenza n. 27732 depositata il 16 luglio 2010, la Corte di cassazione ha stabilito che non può essere applicato l'istituto del reato continuato allo spacciatore di più sostanze stupefacenti
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