Il reato di emissione di fatture per omerazioni inesistenti sussiste anche se il responsabile non ha evaso le imposte. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza n.26138/2010) chiarendo che l'evasione non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice di questo reato. ma "configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, in quanto per integrare il reato è sufficiente che l'emittente di fatture si proponga il fine di consentire a terzi la evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la evasione." Nel caso esaminato da Piazza Cavour "la circostanza che non sia stato ottenuto alcun rimborso i.v.a. [...] non esclude la finalità della condotta diretta a consentire alla società collegata la evasione di imposte, perché è sufficiente che il reo agisca con la intenzione di consentire ad un terzo di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto ed è del tutto irrilevante che quest'ultimo effettivamente consegua o tenti di conseguire l'indebito rimborso".

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