Avv. Cristina Matricardi |

Censurabile il difensore che rifiuta di assistere la persona ammessa al gratuito patrocinio

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (sent. 5075/2003)
L'avvocato designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio che rifiuti di svolgere l'incarico di difensore d'ufficio, adducendo motivi pretestuosi viene meno al dovere etico e giuridico di provvedere alla difesa dei non abbienti e merita perciò censura. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 5075/2003) osservando che "i meri <> senza alcuna esplicitazione non integrano i <> voluti dalla legge; onde il riferimento ad essi rende ingiustificato il rifiuto del professionista".


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi