L'avvocato designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio che rifiuti di svolgere l'incarico di difensore d'ufficio, adducendo motivi pretestuosi viene meno al dovere etico e giuridico di provvedere alla difesa dei non abbienti e merita perciò censura. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 5075/2003) osservando che "i meri <> senza alcuna esplicitazione non integrano i <> voluti dalla legge; onde il riferimento ad essi rende ingiustificato il rifiuto del professionista".
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (sent. 5075/2003)
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