La Cassazione, con sentenza n. 14628/2010 ha stabilito che i tema di collocamento a riposo d'ufficio, al compimento delle età massime previste dagli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, è inapplicabile la regola generale del lavoro subordinato privato, secondo la quale la tipicità e tassatività delle cause d'estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età, ovvero con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorché contemplate dalla contrattazione collettiva. Diversamente, l'art. 97 Cost. stabilisce che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione del rapporto al compimento di un'età massima, salvi i casi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente e, eventualmente, con il consenso dell'amministrazione
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