La Cassazione, in via preliminare, differenzia il rapporto di lavoro pubblico da quello privato, affermando che, nel secondo caso, "la tipicità e la tassatività delle cause di estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età, ovvero con il raggiungimento dei requisiti pensionistici, ancorchè contemplate nella contrattazione collettiva".
E' di conseguenza nulla la clausola contrattuale con la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva.
Inoltre, nel caso di specie, l'intervenuto rinnovo tacito del contratto (nonostante l'azienda sapesse che nell'arco del secondo quinquennio il dirigente avrebbe compiuto i sessantacinque anni) non può che supportare tale interpretazione.
In definitiva, il raggiungimento dell'età pensionabile del lavoratore in pendenza di contratto (a tempo determinato o indeterminato; nel caso di specie, per giunta, rinnovato) non può costituire giusta causa di risoluzione contrattuale.
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