Con la sentenza n. 23274, la corte di cassazione ha stabilito che non integra la fattispecie di reato rpevista dall'388, comma 2, c.p. (concernente l'elusione di un provvedimento del giudice relativo all'affidamento di minori) la madre affidataria che, senza adottare atteggiamenti fraudolenti, non permette al marito di vedere il figlio. Pur in presenza di un decreto del giudice dei minori che, nell'attribuire l'affidamento del figlio alla madre riconosceva il diritto del padre di vederla due volte a settimana, la donna è stata prosciolta giacché, secondo la Corte, l'elusione del provvedimento del giudice non può essere equiparato ad inadempimento
del provvedimento stesso: è infatti necessario che il genitore si sottragga all'obbligo con atteggiamenti fraudolenti. In questo caso si tratterebbe di mera inosservanza dell'obbligo. Dalla parte motiva della sentenza che conferma un orientamento prevalente della giurisprudenza delle sezioni semplici, si legge infatti che "in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dei giudice, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p. concernente l'elusione di un provvedimento del giudice relativo all'affidamento di minori, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati, all' adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell'obbligo". Nella fattispecie esaminata dalla Corte la donna aveva dato una sua giustificazione ma sulla sua versione dei fatti la Corte di appello aveva omesso di fare le dovute verifiche limitandosi ad equiparare l'elusione con l'inadempimento.

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