Con la sentenza n. 21998, la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo delle armi da caccia, regolarmente detenute da un uomo che risultava indagato per reati come violazione degli obblighi di assistenza familiare e di minaccia grave in danno della moglie. I giudici di legittimità hanno pertanto ravvisato il “periculum in mora”, sul cui presupposto è stata legittimamente applicata la misura cautelare di tipo ablativo. La pericolosità delle armi detenute che legittimano il sequestro preventivo “si ragguaglia - si legge nella parte motiva della sentenza dei giudici di legittimità - alla concreta e attuale possibilità che gli oggetti sottratti all'uso dell'avente diritto possano acquisire una funzione strumentale per protrarre o aggravare gli effetti del reato contestato ovvero a favorirne la commissione di altri, omologhi o non a quello per cui si procede” La Corte ha poi precisato che “la tesi del ricorrente della possibilità di attingere altri armi da sparo da quelle del sequestro è tesi che, come suol dirsi, prova troppo. Nel senso che (impregiudicate eventuali ulteriori iniziative dell'ufficio giudiziario inquirente incidenti anche su siffatta potenzialità) essa tesi non varrebbe giammai a vanificare l'intrinseca pericolosità della armi in proprietà del (marito) dal momento”.
Con la sentenza n. 21998/2010, la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo delle armi da caccia
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