Il tribunale di Milano con la sentenza del 18.03.10 è tornato a pronunciarsi sulle cd. claims made, con le quali assicuratore e assicurato pervengono ad una definizione convenzionale della nozione di sinistro ai fini dell'art. 1917, c. 1 c.c., che è fatta coincidere con la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal terzo e non con il momento generativo della responsabilità. Così da consentire un contenimento dei costi della polizza. Con tale sentenza il tribunale supera ogni dubbio in merito alla esistenza/ validità di simili clausole, escludendone la natura vessatoria superando la lettura della Suprema Corte che, pur riconoscendone la legittimità, aveva ritenuto che la clausola introducesse una lecita deroga alla nozione di sinistro di cui configurando un contratto atipico ex art. 1322 cc. Tale ricostruzione non è condivisa dal giudice milanese che , pur concordando sulla piena liceità e legittimità della deroga che la clausola claims made determina sull'art. 1917 c.c., ritiene non debba parlarsi si contratto atipico. Tale schema ricorre solo se il negozio realizzato dalle parti non sia riconducibile alle figure tipizzate dall'ordinamento, non essendo sufficiente l'introduzione di una deroga alle norme che disciplinano la fattispecie. Occorre verificare se la deroga convenzionale incida significativamente sullo schema negoziale determinandone una deviazione. La clausola claims made non incide sugli elementi tipici del contratto di assicurazione, perché non elimina né modifica la natura aleatoria del contratto. La clausola in questione non modifica l'oggetto della garanzia, condizionarne semplicemente la sua operatività alla circostanza che il danneggiato avanzi la relativa richiesta di risarcimento.
Il tribunale di Milano con la sentenza del 18.03.10 è tornato a pronunciarsi sulle cd. claims made
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