Nella procedura di concordato preventivo Il giudice ha un potere di verifica in ordine alla relazione del professionista (ex art. 161 comma 3 L.F), così ha riconosciuto il Tribunale di Udine con la sentenza del 19.03.2010. La relazione dell'esperto dovrà analizzare e soffermarsi , in maniera critica, su tutte le poste contabili, anche in contraddittorio con i creditori e dovrà valutare la concreta possibilità di realizzazione dell'attivo indicato nel ricorso di ammissione al concordato preventivo, così da permettere una effettiva e creale possibilità di soddisfacimento delle pretese creditorie nella misura promessa. Ai fini della valutazione del possibile ricavato dall'alienazione di beni non è invece ritenuto necessario che venga analizzata l'esigibilità del credito, che potrebbe trovarsi in contestazione . L'organo giudicante ha infatti ritenuto che,rischi di cadere in una petizione di principio, in contrasto con i dettami del richiamato articolo, la relazione che si limiti a fare semplicemente riferimento alla regolarità della tenuta delle scrittore contabili , tali da renderle idonee a costituire un parametro di raffronto circa le deduzioni contenute nel piano. E' stato poi chiarito che per gli immobili , sarà necessario tenere in considerazione solamente le offerte ferme di acquisto, escludendo la rilevanza di qualsiasi valutazione di carattere prognostico . Non è invece ritenuto necessario il ricorso a relazioni di stima per stabilire l'effettivo valore del cespite , ma sarà sufficiente fare riferimento ai valori di mercato .
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