Con la sentenza n. 9159 depositata il 16 aprile 2010, la Corte di Cassazione, in tema di benefici fiscali, ha stabilito che il contribuente che, per un ritardo dell'amministrazione presenta un certificato oltre il termine perentorio, perde il diritto al beneficio senza che questo possa essere addebitato all'amministrazione se non si attiva diligentemente al fine di ottenere il certificato. È quanto ha stabilito la Sezione tributario civile su ricorso proposto dal contribuente contro l'Agenzia
delle Entrate, avverso la sentenza di secondo grado della sezione tributaria regionale. Secondo il contribuente, l'atto impositivo, (imposta di registro) era da annullare perché, tra le altre cose, il ritardo nella produzione della relativa certificazione era dovuto all'ufficio. Su ricorso per la cassazione della decisione dei giudici di merito, gli ermellini hanno stabilito che il contribuente "che non aveva adempiuto l'obbligo di produrre il previsto certificato definitivo all'ufficio entro il prescritto termine decadenziale, non perdeva il diritto ai benefici, però qualora avesse provato non solo che il superamento del medesimo era stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che avessero indebitamente ritardato il rialscio della documentazione, ma anche dimostrato di aver operato con adeguata diligenza anche dopo la mera richiesta, allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile ad evitare la decadenza, non essendo sufficiente soltanto la mera sua richiesta iniziale". Secondo la ricostruzione della vicenda, un contribuente aveva acquistato il terreno di una piccola proprietà già in suo possesso e aveva richiesto l'esenzione dell'imposta. Il certificato per ottenere l'esenzione, era stato però presentato in ritardo a causa di un'inerzia nella produzione dei documenti dovuta all'ufficio della provincia. La Corte ha precisato che, nonostante il ritardo fosse da addebitarsi all'ufficio, il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova di essersi attivito con diligenza per ottenere il certificato.

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