La Cassazione, con sentenza 8 aprile 2010, n. 8420 ha stabilito che, con riferimento alla domanda di indennità per astensione obbligatoria (che spetta alle lavoratrici dipendenti che debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto oppure, in caso di parto anticipato, per il periodo compreso tra la data prevista e quella effettiva del parto) la scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, si individua nella soglia di trecento giorni oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza. Pertanto il termine decorre nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato.
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