Con la sentenza n. 8068/2010, la prima sezione penale del palazzaccio ha stabilito che anche le telefonate “mute” integrano il reato di molestie. La vicenda arrivata fino in Cassazione è l'esito del ricorso proposto da un giovane che usava tempestare, con più di cento chiamate al giorno, la sua ex finanziata. Il giovane aveva inutilmente tentato di provare che anche se le chiamate partivano dal suo numero, questo fatto non poteva essere la prova della sua colpevolezza. Gli Ermellini hanno stabilito che per integrare il reato previsto dall'art. 660 del codice penale basta il fatto del disturbo provocato dagli squilli e quindi ci sarebbe stata la consumazione del reato anche con telefonate “mute”. Per smontare l'eccezione sollevata dall'imputato, i giudici hanno infine chiarito che “è massima di esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione". Infine, non solo il giovane è stato condannato alle spese processuali ma anche a pagare una multa di mille euro per aver fatto “perdere tempo alla giustizia”.
Con la sentenza n. 8068/2010, la prima sezione penale della Cassazione ha stabilito che anche le telefonate “mute” integrano il reato di molestie
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