Eterno problema: conciliare la presenza all'interno delle Commissioni Tributarie di professionisti che esercitano con continuità la libera professione con le norme in tema di incompatibilità e con l'immagine di terzietà del giudice. Al tempo delle scelte si optò per un giudice tributario onorario e, quindi, non a tempo pieno. Per garantire un decoroso livello di professionalità in una materia così complessa il legislatore nel reclutamento dei giudici fece riferimento ad alcune tipologie di soggetti che assicurassero la conoscenza della materia, prevedendo ipotesi di incompatibilità. Ricordo che mio padre, che svolse per un periodo di tempo estremamente protratto le funzioni di Presidente della Prima Sezione della Commissione Tributaria, non prestò mai assistenza a nessun cliente in materia tributaria e fiscale, né patrocinò mai avanti a Sezioni Tributarie anche di altre aree ed altrettanto pretese che facessi io, che, alle prime armi, lo coadiuvavo nella raccolta del materiale di studio e di giurisprudenza e nella prima stesura della relazione che poi veniva letta in udienza.
Seguiva la redazione della motivazione, un lavoraccio immane. Nello studio legale prevaleva il colore carta paglia in uso da parte del Ministero per gli incarti che popolavano i due locali in cui si articolava il nostro ufficio. Spesso mio padre non era soddisfatto della battuta a macchina da parte del personale amministrativo della Commissione Tributaria ed allora eravamo la segretaria ed io ad alternarci nella stesura finale delle decisioni. Il tutto per un compenso simbolico che non si avvicinava neppure al costo orario del dipendente. Oggi l'esigenza di professionalità e terzietà possono coesistere solo se non esasperate, prevedendo, ad esempio, limiti territoriali. Le Commissioni Tributarie non dovrebbero mai perdere l'apporto dei professionisti: infatti, costoro si rivelano maggiormente in grado, rispetto alle altre categorie annoverabili in Commissione, di umanizzare la materia tributaria mentre giudici e funzionari degli enti impositori sembrano talora vivere in una torre eburnea, tecnica ed inaccessibile per il contribuente. Vi è una diversa strada che permetterebbe di garantire il massimo di professionalità e nel contempo il massimo di terzietà: il giudice professionale a tempo pieno. La questione balza agli onori della cronaca dopo un paio di decisioni del Tar del Lazio. Sono la n°5320 e la n°5321 del 2010 che hanno giudicato "frettolosa" l'archiviazione disposta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
nella verifica delle posizioni di due consiglieri neoeletti; costoro, giudici tributari, pare non si siano attenuti alle norme sull'incompatibilità, il primo pubblicizzandosi sulle guide telefoniche come consulente fiscale e tributarista ed il secondo patrocinando alcune cause in Cassazione a difesa di contribuenti nei confronti del Fisco. Pertanto, sono stati annullati i provvedimenti di archiviazione ed il Consiglio dovrà vagliare nuovamente tali posizioni con particolare rigore a garanzia dei primi dei non eletti. La Presidentessa Daniela Gobbi ha così convocato una seduta straordinaria del Consiglio.
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