Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: mai essere petulanti. Neppure per suscitare la carità dei parroci

Un comportamento petulante e ripetuto per suscitare la carità di un prelato può costare una condanna penale. Lo ha stabilito la Corte dei Cassazione chiarendo che certi comportamenti possno configurare il reato di molestie. La decisione è della prima sezione penale della Corte (sentenza 10400/2010) che ha colvalidato la condanna inflitta ad una famiglia rea di avere disturbato uun prelato apponendo cartelli sulla cancellata della curia e richiedendo insistentemente colloqui per chiarire la vicenda relativa allo sfratto da un campetto di calcio che i due coniugi gestivano e che costituiva la loro unica fonte di reddito. La coppia aveva anche seguito il prelato (all'epoca anche vescovo) nelle chiese dove andava a dire la messa e più volte andavano a suonare al campanello della curia. In una occasione era presente anche la figlia della coppia che veniva quindi coinvolta bella vicenda giudiziaria. Il caso finiva in tribunale e si concludeva con la condanna dell'intera famiglia per molestie. In Cassazione gli imputati hanno cercato di dimostrare di non avere avuto aluna intenzione di "molestare" o di "offendere" il vescovo essendo il loro unisco scopo quello di "di fare lievitare l'aspetto caritatevole proprio della funzione degli ecclesiastici".

Altre informazioni su questo argomento

La coppia in sostanza insisteva "per impietosirlo, suscitando in lui sentimenti caritatevoli". Piazza Cavour non ha accolto la tesi difensiva e, dichiarando inammissibili i ricorsi, ha sottolineato che quand'anche si volesse fare leva sui "sentimenti caritatevoli del presule" si e' utilizzata una "tipica azione petulante" che va perseguita. Infatti "l'elemento psicologico del reato - scrivono gli 'ermellini' - risulta integrato dalla direzione della volonta' verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera della liberta'". Quanto alla singola azione molesta della figlia verso il vescovo, la Cassazione chiarische che "il reato di molestia e' configurato anche da una condotta singola, atteso che la pur unica condotta si inseriva in evidente consapevole continuita', nella ben piu' ripetuta attivita' dei coimputati genitori". I quali, oltre a pagare la multa e i danni patiti dal vescovo, dovranno anche rifonderlo con altre 1600 euro dato "l'impegno richiesto dal processo e a fronte delle vigenti tariffe forensi".


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