Ai fini del reato di molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p. la petulanza non richiede più azioni, rilavante inoltre la volontà di molestare la persona offesa, in base al sentire comune le offese non sono certo gradite

Condanna per chi offende la rivale in amore

Condannata perché con petulanza ha molestato la titolare di un ristorante appellandola "puttana", solo per per gelosia. Provati l'elemento psicologico e la petulanza, che può sussistere anche in presenza di una sola azione, la Cassazione non può fare altro che confermare la condanna con la sentenza n. 48002/2022 (sotto allegata). Vediamo come si sono svolti i fatti e il processo penale.

Condannata dal Tribunale per il reato di molestia o disturbo l'imputata ricorre in Cassazione contestando la qualificazione molesta della condotta tenuta, ritenendo la stessa priva della petulanza richiesta dalla fattispecie di reato di cui all'art. 660 c.p, avvenuta all'esterno di un ristorante e non in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Assenza di petulanza, che viene ribadita in quanto riferita a un solo episodio, ricordando altresì la depenalizzazione dell'ingiuria e il fatto che non vi è stato turbamento dell'ordine pubblico.

Il ricorso viene dichiarato però dichiarato inammissibile dagli Ermellini evidenziando come nel caso di specie il giudice di merito abbia evidenziato la petulanza della condotta della donna, protrattasi per un lasso di tempo apprezzabile in un ambiente di lavoro, ossia nella pizzeria in cui l'ex marito dell'imputata faceva il pizzaiolo.

Priva di rilievo le versione della difesa in relazione a fatto che le scenate si sono realizzate all'esterno del locale. Le stesse si sono infatti svolte nelle pertinenze della pizzeria, in un luogo aperto al pubblico.

Gratuite inoltre le offese rivolte alla persona offesa e petulante la condotta, che la sentenza impugnata ha ravvisato "nel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce (...) per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà di altre persone" .

Del resto, ricorda la Cassazione "La petulanza è una delle caratteristiche costitutive della contravvenzione ex art. 660 c.p., per tale intendendosi un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà, che deve ricorrere nella struttura stessa del reato: in tal senso la petulanza attiene al perimetro della condotta penalmente rilevante, ed è antecedente alla verifica dell'elemento soggettivo, che consiste nella volontà della condotta e nella direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà."

Da precisare inoltre che la petulanza non richiede più condotte essendo sufficiente una sola azione, senza dimenticare l'elemento psichico. L'imputata nel caso di specie indubbiamente ha agito "nella piena consapevolezza della idoneità della sua condotta a molestare la persona offesa

, raggiunta da epiteti ingiuriosi e gesti volgari nel suo ambiente di lavoro al cospetto di avventori, o comunque in luoghi aperti al pubblico, così emergendo il dolo specifico dovendosi ritenere che in relazione al modo di sentire e di vivere comune tali iniziative non fossero affatto gradite alla destinataria."

Scarica pdf Cassazione n. 48002/2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: