Con la sentenza 9667, depositata il 10 marzo 2010, la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per la localizzazione mediante gps (localizzazione satellitare) degli spostamenti della persona: queste localizzazioni non sono infatti assimilabili all'attività d'intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Per questa fattispecie quindi non si applicheranno gli art.266 e seguenti del codice di procedura penale. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto da tre imputati e spiegando inoltre che, l'infondatezza del motivo proposto, deriva dal fatto che “questa Corte ha affermato che la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cd. gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all'attività d'intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendosi escludere l'applicabilità delle disposizioni di cui agli art.266 seg.c.p.p.”.
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