Con sentenza nr. 8537 del 3 marzo 2010, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, ha stabilito che l'imprenditore che porta in detrazione gli assegni familiari, senza corrisponderli al lavoratore, risponde per il reato di truffa, anzichè per il minor reato di evasione contributiva.
Secondo i giudici la fittizia esposizione di somme non corrisposte al lavoratore induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio realizzando in questo modo un ingiusto profitto, tipico del reato di truffa.
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